Responsabilità del pubblico dipendente – Azione penale e presunzione di innocenza.

Da quando decorre la prescrizione nell’azione davanti alla Corte dei Conti per il danno all’immagine arrecato dal dipendente alla pubblica amministrazione?

La Sezione Centrale della Corte dei Conti con sentenza del 6 maggio 2008 che vedeva il caso di un dipendente pubblico assolto per prescrizione nel giudizio penale di secondo grado, ha ritenuto come ben potesse la Pubblica Amministrazione agire contro il funzionario per il danno all’immagine arrecato alla Pubblica Amministrazione, in quanto il danno si era concretizzato con la pronuncia della sentenza e con la sua diffusione.

Quindi di fronte ad un danno all’immagine, la prescrizione decorre dal momento della scoperta e della divulgazione a mezzo stampa del fatto lesivo dell’immagine dell’amministrazione che nel caso di specie coincideva con l’arresto del funzionario infedele.

Sino a che punto il giudizio penale interferisce nell’ambito del pubblico impiego nel giudizio disciplinare ed in quello di danno innanzi alla Corte dei Conti.

Il giudizio della Corte dei Conti e di altro giudice non penale può basarsi, ma non esclusivamente sulle risultanze di un procedimento penale conclusosi senza condanna.

L’imputato condannato anche dinnanzi alla Corte dei Conti a risarcire il danno all’immagine alla propria amministrazione ricorre poi alla Corte di Strasburgo.

Il ricorrente riteneva violato l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che ritiene come ogni imputato debba essere considerato innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. ( presunzione di innocenza).

Vi corrisponde nell’ordinamento nazionale l’articolo 48 della Carta Costituzionale che stabilisce la presunzione di innocenza sino al definitivo accertamento della colpevolezza.

Questi principi fondamentali si saldano con le norme penali che stabiliscono l’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.

L’articolo 651 del codice di procedura penale stabilisce la generale efficacia nell’ordinamento della sentenza penale irrevocabile di condanna, affermando testualmente che “. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

  1. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Ulteriore norma di raccordo è data dal successivo articolo 652 del codice di procedura penale che nello specifico affronta il tema della valenza della sentenza irrevocabile di condanna tanto nel giudizio civile di danno che in quello amministrativo, e che testualmente stabilisce come

  1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima  nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75, comma 2 
  2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

Riguardo invece alla valenza del giudicato penale nel giudizio disciplinare innanzi alle pubbliche amministrazioni, interviene il successivo articolo 653 del codice di procedura penale che così stabilisce:

  1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso 2.

1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.”

In sintesi è solo la condanna irrevocabile di condanna o di assoluzione ad assumere efficacia in altro procedimento civile, amministrativo, disciplinare ed esclusivamente all’accertamento del fatto, o la sua commissione da parte dell’imputato o alla sussistenza di scriminanti.

In ogni caso, la pendenza di un giudizio penale in assenza di sentenza avente effetto di giudicato, può produrre effetti sul rapporto di lavoro previsti dalla legge.

Il tema è affrontato dalla legge 97/2001 che all’articolo 3 prevede la misura cautelare del trasferimento a seguito di rinvio a giudizio.

Il successivo articolo 4 prevede l’istituto della sospensione necessaria anche in caso di condanna non definitiva per la gran parte di condanna per reati contro la pubblica amministrazione come quelli di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del codice penale.

A sua volta in tema di procedimenti disciplinari nell’ambito dell’impiego pubblico, la normativa si qui trattata si salda con le disposizioni di cui al testo unico del pubblico impiego nella parte disciplinare dall’articolo 55 in poi del DLGS 165/2001.

In tema di connessione tra procedimento penale e disciplinare, la materia è trattata all’articolo 55 ter che limita la pregiudiziale penale consentendo la parallela indipendenza del giudizio disciplinare, salvo l’interferenza di quest’ultimo in merito all’accertamento di fatto, e la riapertura del giudizio disciplinare una volta intervenuto il giudicato.

Nel caso di specie, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza del 19 novembre 2021 ha ritenuto come un’autonoma e motivata decisione in sede civile ed amministrativa che non si basi sull’automatico recepimento del giudizio penale può intervenire in qualunque momento del giudizio civile e amministrativo, senza peraltro violare la presunzione di innocenza di cui all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

Sulla stessa lunghezza d’onda, si è posta pure la Corte Costituzionale con la sentenza n.182/2021 che ha ritenuto come effettivamente la presunzione di innocenza possa tradursi in una limitazione dei poteri cognitivi e dichiarativi dell’autorità investita del nuovo procedimento non avente natura penale.

Il limite però va ristretto al divieto di emettere per quest’ultima autorità provvedimenti che presuppongano un giudizio di colpevolezza o che siano fondati su un nuovo apprezzamento della responsabilità penale della persona in ordine al reato precedentemente contestato.

Fabio Petracci