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Seminario: Avvocato e rete professionale: nuove frontiere organizzative, autonomia e indipendenza ovvero dall’intelligenza artificiale alla mono-committenza.

Organizzato da CIU Unionquadri e Associazione Nazionale Forense  presso l’Università Unicusano di Trieste.

Al convegno sono intervenuti nell’ordine, l’Avvocato Marco Marocco per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste , il Professor Francesco Russo Vicepresidente del Consiglio Regionale FVG, il Dottor Marco Ancora responsabile del Dipartimento Cultura di CIU Unionquadri, il Professor Nicola De Marinis Consigliere della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, il Segretario Generale dell’Associazione Nazionale Forense Avvocato Giampaolo Di Marco, l’Avvocato Adriano Sponzilli dell’Esecutivo Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense.

Ha moderato l’avvocato Fabio Petracci Vice Presidente Nazionale di CIU Unionquadri.

Significativamente l’incontro ha visto la partecipazione del sindacato dei quadri e delle elevate professionalità unitamente ad un associazione dell’avvocatura quale ANF  aperta al futuro della professione.

Nel corso dell’incontro infatti è emerso come il limite tra prestazione di lavoro subordinato e lavoro professionale autonomo vada sempre più stemperandosi anche nell’ambito dell’avvocatura, cosa che sta aumentando in molti altri settori del lavoro.

E’ stato rilevato infatti come l’organizzazione dell’attività forense richieda sempre più mezzi, informazioni e collaborazioni qualificate e come spesso nei grandi studi la figura professionale dell’avvocato in regime di monocommittenza subisca gravi pregiudizi dal punto di vista retributivo, previdenziale e dell’avviamento di clientela.

Lo stesso intervento dell’informatica e dell’intelligenza artificiale e la transizione digitale nella gestione degli studi richiede l’apporto di specifiche professionalità legali o paralegali.

Ciu Unionquadri, presente al Cnel e al Cese, sta infatti da tempo approfondendo le tematiche delle professioni e dei servizi alla luce delle grandi trasformazioni digitali nel mondo del lavoro, a riguardo sta lavorando su questa tematica al CNEL su uno studio di un disegno di legge.

Si è quindi auspicato il riconoscimento normativo e contrattuale per le figure degli avvocati in regime di monocommittenza e per le figure dei collaboratori paralegali.

Convegno Avvocato e rete professionale: nuove frontiere organizzative, autonomia e indipendenza ovvero dall’intelligenza artificiale alla mono-committenza.

Notizie CIU Unionquadri Piemonte – SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Il dottor Cesare Alpignano, laureato in Storia e Giurisprudenza, residente a Coazze (TO) in Borgata Galleana 29, libero professionista, si occupa di formazione ed è esperto in sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 2011 e 2012.
Dichiara e si impegna di porre il suo ausilio nelle seguenti materie: SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, a favore della Confederazione Sindacale CIU UNIONQUADRI, Delegazione Regionale CIU-UNIONQUADRI-PIEMONTE, e di tutti quei soggetti connessi e collegati, a prezzi di favore e previamente concordati.

Massimiliano Monnanni nuovo Segretario generale del CNEL.

Nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e con il parere favorevole del Presidente del CNEL Renato Brunetta, Massimiliano Monnanni è stato nominato nuovo Segretario generale del CNEL. L’incarico verrà ora formalizzato con decreto del Presidente della Repubblica.

“La Confederazione – ha dichiarato Gabriella Ancora, Presidente CIU – Unionquadri – augura buon lavoro al dott. Monnanni e, come evidenziato dal Presidente Brunetta, siamo sicuri che la scelta del nuovo Segretario generale rappresenti un tassello fondamentale nel processo di rafforzamento della governance e di rilancio complessivo del CNEL”.

Scopri di più https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/3910/MASSIMILIANO-MONNANNI-NUOVO-SEGRETARIO-GENERALE-DEL-CNEL

La strategia industriale europea della difesa al servizio del cittadino nel parere CESE di cui è stato relatore il rappresentante CIU-Unionquadri.

Una difesa al servizio dei cittadini e della società civile, a protezione dei valori europei. Questa la ragione del pieno sostegno espresso dal CESE alla Strategia industriale europea della difesa presentata dalla Commissione Europea e dall’Alto Rappresentante il 5 marzo scorso, con il parere approvato in Plenaria il 30 maggio, di cui è stato relatore il Prof. Maurizio Mensi, Rappresentante di CIU-Unionquadri al CESE.

Essenziale garantire l’accesso dell’industria della difesa alle competenze, alla tecnologia e alla ricerca, per promuovere un’innovazione di cui beneficia l’intera società. Il nuovo contesto di sicurezza impone infatti risposte rapide e misure adeguate, un approccio basato su risposte a medio-lungo termine, risorse finanziarie in linea con la dimensione delle sfide strategiche in corso, appalti in comune, legami rafforzati con NATO e paesi amici, anche nella prospettiva di un sistema di difesa UE indipendente da quello dei singoli Stati membri.

Come rileva Gabriella Ancora, Presidente CIU-Unionquadri, Confederazione presente al CNEL, ”rafforzare la base tecnologica e industriale europea significa rafforzare il tessuto economico e sociale di nuove competenze, tecnologie avanzate, capacità professionali che non sono solo rivolte esclusivamente alla dimensione bellica ma, come è avvenuto in passato con i prodotti dual-use, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini”.

Il successo della strategia dipenderà peraltro soprattutto dagli Stati membri e dal loro riconoscimento del suo valore aggiunto per evitare frammentazioni e duplicazioni, e così garantire un’efficiente allocazione delle risorse. Inoltre, occorre affrontare il tema della percezione collettiva della difesa per incidere sull’opinione pubblica e superare il disfavore con cui è ancora considerata, soprattutto nel settore finanziario.

Approvato ieri dalla Plenaria CESE il parere sulla “Strategia industriale europea per la difesa”. Relatore Cons. CIU Unionquadri Maurizio Mensi.

The #EUDefenceIndustry Strategy aimed at protect its citizens/territory/values is welcomed, but its success depends on MS recognising a EU approach that avoids fragmentation/duplication & ensures an efficient allocation of resources!

http://europa.eu/!YbTVFy

La #EUDefenceIndustry strategia volta a proteggere i suoi cittadini/territorio/valori è accolta con favore, ma il suo successo dipende dal riconoscimento da parte degli Stati membri di un approccio dell’UE che eviti la frammentazione/duplicazione e garantisca un’allocazione efficiente delle risorse!

http://europa.eu/!YbTVFy

Insediato al CNEL il gruppo di lavoro su stili di vita e educazione alla salute.

Brunetta: “Un tema su cui intervenire con un’opera di sensibilizzazione, che ricomprenda il sistema dell’educazione scolastica”

Si è insediato oggi 20 maggio 2024 il Gruppo di Lavoro del CNEL “Promozione degli stili di vita ed educazione alla salute”.

“Stile di vita significa alimentazione, movimento, sport – ha affermato il presidente Renato Brunetta nell’avviare i lavori della prima riunione – ma anche industria e consumo e quindi reddito. È un tema importante, che ha un riflesso diretto sulle famiglie e le imprese, sull’ambiente e i territori. Un tema su cui intervenire con un’opera di sensibilizzazione, che ricomprenda il sistema dell’educazione scolastica. Sarebbe un grande investimento sulla salute e al tempo stesso in termini economici e sociali. È una logica win-win-win, dove vincono tutti. Noi oggi vogliamo avviare un percorso virtuoso, come lo è stato con il tema dell’oblio oncologico, che porti in tempi brevi a un testo di legge”.

Il Gruppo di Lavoro, coordinato dal consigliere Francesco Riva, è così composto: Marco Ancora, Valentina Augello, Davide Benedetti, Andrea Catese, Laura Di Renzo, Eugenia Falchi, Marianna Ferruzzi, Giuseppe Lavra, Giacinto Ottaviani, Stefano Palomba, Donatella Romani, Patrizio Rossi, Antonio Sapone e Nicola Sebastiani. Prevista anche la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero della Salute, del Ministro per lo Sport e i Giovani, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, della RAI e di Sport e Salute.

La retribuzione nelle Cooperative.

La determinazione della retribuzione.

Con l’entrata in vigore della legge 142/2001 il mondo della Cooperazione trova una regolamentazione di protezione del socio – dipendente che si interseca notevolmente con quella del lavoro dipendente.

In tal modo, si realizza un sistema complesso che supera il concetto di mutualità in diversi tratti, introducendo diverse disposizioni del diritto del lavoro, anche, come vedremo, in tema di retribuzione.

L’articolo 3 comma 1 della legge n.142/2001 prevede che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e stabilisce come la misura minima non possa essere inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

Di seguito interveniva l’articolo 7 comma 4 del DL 248/2007 il quale precisava come in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria andavano applicati i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria.

La riduzione dei compensi in caso di crisi aziendale.

In materia di retribuzione, va inoltre considerata la possibile riduzione della retribuzione in caso di deliberazione di crisi aziendale che richieda interventi straordinari. (articolo 6 legge 142/2001).

In questi casi, va stabilita la temporaneità dello stato di crisi, nonché uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi di riduzione del trattamento retributivo.

Nel tempo, la normativa di cui alla legge 142/2001 è passata al vaglio della giurisprudenza di merito nei seguenti termini:

Ammontare e parametri della retribuzione.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza del 2 ottobre 2023 n.27711 proprio in tema di cooperative, in continuità con il percorso giurisprudenziale in tema di attuazione dell’articolo 36 della Costituzione, ha stabilito il potere del giudice di superare la contrattazione collettiva nazionale di categoria, qualora la stessa non rispetti i criteri costituzionali di retribuzione adeguata e proporzionata di cui all’articolo 36 della Costituzione.

La vicenda sottoposta al giudizio della Corte era quella di soci e/o dipendenti di cooperative a cui veniva applicato il CCNL Servizi fiduciari e corrisposta, a fronte di un rapporto full-time, la paga lorda mensile di circa euro 930 mensili.

Ha stabilito la Corte che in tal caso, il giudice possa servirsi ai fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini per mansioni analoghe.

Sempre in tema di retribuzione per i soci dipendenti, si pone il successivo DL n.248/2007 che all’articolo 7 comma 4 prevede che nel caso di possibile applicazione di contratti della medesima categoria, vanno applicati i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

La disposizione è finita al vaglio della Corte Costituzionale in quanto ritenuta in contrasto con il principio di libertà sindacale enunciato dall’articolo 39 della Costituzione.

La Corte Costituzionale con la decisione n.51 del 2015 riteneva però come l’attuazione in via legislativa dell’articolo 36 della Costituzione mediante il richiamo alla contrattazione collettiva vigente non significava il riconoscimento erga omnes dei contratti collettivi, ma l’utilizzazione degli stessi quali semplici parametri esterni con effetti vincolanti.

Stato di crisi e riduzione della retribuzione.

Per poter legittimamente procedere alla retribuzione dei compensi di fronte all’insorgere di uno stato di crisi, debbono realizzarsi dei puntuali e precisi requisiti come afferma Cassazione 8.2.2021 n.2967 che stabilisce la necessità di dimostrare la temporaneità della misura tramite la fissazione di un termine e la serietà e consistenza degli interventi apprestati.

Stato di crisi e rispetto del minimale contributivo.

Come abbiamo visto, l’articolo 6 della legge n.142/2001 nel caso di deliberazione dello stato di crisi consente di ridurre la retribuzione dei soci al di sotto dei minimi del contratto applicato.

In questo caso, ci si chiedeva, se di fronte all’ipotesi di riduzione della retribuzione al di sotto dei minimali contributivi di cui all’articolo 1 del DL 338/1989, la cooperativa fosse tenuta a rispettare il cosiddetto minimale contributivo.

La Cassazione, Sezione Lavoro 4.6.2019 n.15172 ha stabilito che la regola del cosiddetto minimale contributivo si applica anche nel caso in cui una cooperativa deliberi in base all’articolo 6 della legge 142 del 2001 lo stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali di categoria, non rientrando la delibera che dichiara la crisi tra le fonti che individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi.

Fabio Petracci

Utilizzo improprio dei permessi di cui alla legge 104/92 e licenziamento.

L’utilizzo improprio dei permessi di cui alla legge 104/92 può giustificare il licenziamento del lavoratore.

È legittimo l’utilizzo dell’opera di un’agenzia investigativa qualora finalizzato a confermare i sospetti di un uso fraudolento dei permessi. Conferma questo orientamento una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 12/03/2024, n. 6468).

Cosa accade e cosa può fare il datore di lavoro di fronte ad un utilizzo dei permessi di cui alla legge 104/92 non coerente con le finalità della legge?

La fattispecie.

L’articolo 33 della legge 104/1992 comma 3 e 3 bis così stabilisce:

  1.   Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

3-bis.    Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”.

Quindi la legge 104/92 impone al datore di lavoro un sacrificio ed un limite alla propria attività ed alla naturale corrispettività del rapporto di lavoro, sacrificio finalizzato a ragioni di solidarietà sociale a favore del lavoratore chiamato ad assistere un proprio familiare gravemente invalido.

In sostanza, l’assenza dal lavoro e la mancata prestazione trovano ragione e giustificazione in base alla stretta attinenza con tale finalità.

Al di fuori di tali limiti, si concretizza una condotta del lavoratore idonea a determinate condizioni di gravità a giustificare il licenziamento.

L’ipotesi disciplinare.

L’orientamento della Corte di Cassazione e dei giudici di merito è quello di ravvisare l’ipotesi disciplinare del licenziamento, ogniqualvolta non sussista uno stretto nesso causale tra l’attività svolta dal lavoratore nel corso del permesso e le necessità dell’assistito.

Ciò significa in primo luogo che non sussiste il nesso causale allorquando il lavoratore utilizzi il permesso per riposarsi dall’attività di assistenza prestata. Non è pertanto consentito un riposo che potrebbe definirsi “compensativo” dell’assistenza prestata in altri momenti, Non sussiste inoltre in tutti i casi in cui il lavoratore utilizzi il tempo concessogli per finalità che alcuna attinenza hanno con l’opera di assistenza.

Sussiste invece, il nesso e la giustificazione laddove il dipendente risulti assente per effettuare compere o commissioni per conto dell’assistito.

Non sussiste l’ipotesi disciplinare allorquando il lavoratore si sia momentaneamente assentato per una necessità urgente ed imprevista.

L’ipotesi di utilizzo fraudolento dei permessi qualora grave per durata o intenzionalità o reiterazione, giustifica il licenziamento per giusta causa.

Minimi discostamenti tra tempo di assistenza e durata del permesso ove contenuti e non reiterati possono dar luogo a sanzioni disciplinari minori.

Si fa presente che anche la mancata comunicazione dell’avvenuto ricovero dell’assistito che in base all’articolo 33 fa venir meno il diritto all’assistenza può costituire mancanza disciplinare che nei casi più gravi può dar luogo anche al licenziamento.

Come procedere.

L’accertamento.

L’onere di provare l’utilizzo improprio dei permessi grava sul datore di lavoro.

Normalmente gli accertamenti è consigliabile siano affidati ad una agenzia investigativa.

Sul punto meritano attenzione alcune cautele.

Se l’agenzia investigativa non può verificare e controllare l’effettuazione della prestazione del dipendente, essa può invece indagare condotte truffaldine che arrechino pregiudizio all’azienda.

Quindi ben potrà l’agenzia investigativa verificare la presenza e l’attività del lavoratore in permesso per fornire l’assistenza di cui alla legge 104/92.

Si ritiene però da molte parti che l’attività investigativa sia comunque soggetta alla disciplina in materia di trattamento dei dati e quindi, secondo quanto disposto dall’articolo 4 n.1 e 2 del Regolamento 679/2016 – GDPR, l’investigatore potrà agire solo sulla base di concreti sospetti.

Si consiglia pertanto di dare atto di un tanto nella lettera con la quale viene conferito l’incarico all’agenzia investigativa sulla base di rilevati e concreti sospetti.

Alla fine della propria attività, l’investigatore dovrà redigere una relazione con i nominativi degli accertatori che potranno essere indicati in qualità di testi nell’eventuale procedimento di impugnazione del licenziamento.

La contestazione.

La procedura disciplinare di licenziamento è imperniata sulla lettera di contestazione che in apertura del procedimento deve essere inviata all’incolpato.

Si ricorda che per la validità del procedimento, la contestazione di addebito deve individuare in maniera chiara e specifica il fatto in merito al quale il lavoratore è chiamato a discolparsi.

Quindi dovranno essere indicate le giornate e l’ora di assenza dagli incombenti di cui alla legge 104/92 e preferibilmente anche le attività svolte in luogo della dovuta assistenza.

Molta attenzione dovrà essere posta alle giustificazioni poste dal lavoratore per verificare se siano idonee o meno a smentire l’esito degli accertamenti svolti.

Fabio Petracci