Poca spesa (o spesa nulla), tanta resa. A cura di Fulvia Magenga, Segretario Generale SIASO/CIU UNIONQUADRI.

Con i due DPCM (09/02/2018 – 09/03/2022) che hanno normato il profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico ed il percorso di studi obbligatorio, sono arrivati anche i percorsi professionali erogati dalle scuole di formazione, accreditate o autorizzate dalle regioni di appartenenza.

Il percorso di formazione prevede 700 ore di corso: 300 ore di teoria e 400 ore tra tirocinio e laboratorio.

Il tirocinio previsto per la formazione ASO è di tipo “curricolare” e deve essere espletato dal discente obbligatoriamente.

Per potere accedere ai locali dello studio o ambulatorio odontoiatrico, il discente deve essere coperto da assicurazione INAIL contro i rischi previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi redatto dall’azienda ospitante.

La scuola di formazione prepara un contratto che sottopone a chi si prenderà cura della formazione pratica del discente (soggetto ospitante). Su quel contratto deve essere evidenziato il fatto che il tirocinante NON PUO’ E NON DEVE ESSERE UTILIZZATO COME LAVORATORE, in base all’accordo Stato Regioni Repertorio n. 86/CSR del 25 maggio 2017, “Linee guida in materia di tirocini”.

Di fatto, il succitato accordo non lascia spazio all’interpretazione. Alle premesse, al punto B è infatti chiarito che:

“I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso”.

Le linee guida specificano ancora che “[…] fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI (Piano Formativo Individuale) attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:

– Licenziamento per superamento del periodo di comporto,

– Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova,

– Licenziamento per fine appalto,

– Risoluzione del periodo di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo […]”

Quindi tutto regolamentato. Non vi è possibilità di errore nell’ interpretazione.

E allora perché nella realtà i tirocini curricolari che riguardano gli ASO non risultano chiari a molti dei soggetti ospitanti?

Perché nella realtà alcune scuole dimenticano di fare riferimento all’accordo stato regioni di cui sopra o di chiarire che il tirocinante non può essere utilizzato come lavoratore a costo 0? O ancora, perché alcuni odontoiatri richiedono al sindacato tirocinanti perché “non è il momento giusto per assumere?”

Ci vorrebbe solo chiarezza. Chiarezza nel proporre i contratti di tirocinio ai soggetti ospitanti, chiarezza nell’esplicitare gli obblighi dei soggetti ospitanti nei confronti degli  studenti che devono imparare, guardando, seguendo il proprio tutor e ripercorrendo insieme a lui le procedure e ordini di servizio.

Concludendo: smettete di utilizzare personale non adeguatamente formato, non pagato e non sufficientemente adeguato per svolgere mansioni di ASO al posto di ASO perché è illegale ed è punito con severe sanzioni. “[…] se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con l’ammenda di 50 euro per ogni tirocinante coinvolto, per ogni giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità per il tirocinante di richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dalla pronuncia giudiziale […]”.

I tirocini servono per fare in modo che gli studenti  imparino il lavoro, non per generare nuove forme di schiavismo.