Centro Studi Corrado Rossitto di CIU Unionquadri: Decreto Coesione: molte novità utili in materia di lavoro.
Questi, in sintesi, i contenuti del Decreto Coesione (Decreto-legge n. 60/2024).
- Promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa
Sono previsti due tipi di interventi: “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”. Beneficiari sono giovani under 35, in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o ancora disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
Sono previsti finanziamenti per attuare corsi di formazione, per la relativa progettazione, il tutoraggio ed altri sostegni all’investimento anche attraverso voucher.
Successivamente, un decreto del Ministero del Lavoro definirà modalità e termini per l’attivazione di queste iniziative.
Sono pure previsti incentivi all’autoimpiego nel settore delle nuove tecnologie.
Su tale base, le persone disoccupate di età inferiore ai 35 anni che nel periodo compreso tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano nel territorio nazionale un’attività per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, potranno chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali nel limite di 800 euro mensili per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL), limitatamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto i 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel periodo 1.7.2024 – 31.12.2025). L’esonero è garantito per un massimo di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi.
Vi si aggiunge la misura in base alla quale, le imprese sopra indicate possono richiedere all’INPS un contributo pari a euro 500 per la durata massima di 3 anni e non oltre il 31 dicembre 2028. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito.
- Il Bonus Giovani
Trattasi di misura che riconosce ai datori di lavoro che dal primo settembre 2025 al 31 dicembre 2025 per l’assunzione di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni e che non sia stato mai occupato a tempo indeterminato l’esonero pari al 100% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 24 mesi, esclusi i premi ed i contributi INAIL nella misura massima di 500 euro per lavoratore su base mensile.
Qualora il lavoratore sia assunto nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna l’esonero è portato a 650 euro.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).
- Bonus Donne
E’ riconosciuto l’esonero per un periodo massimo di 24 mesi del 100% dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 650 euro su base mensile ( con esclusione dei premi INAIL) per ciascuna dipendente donna assunta nel periodo 1 settembre 2024 e 31 dicembre 2025 appartenente alle seguenti categorie:
- Residenti nel mezzogiorno di qualsiasi età (Zona Economica Speciale Unica).
- Donne di qualsiasi età e di qualunque zona prive di un lavoro da 24 mesi.
- L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
- Bonus ZES – Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno
E’ previso l’esonero nella misura del 100% e per un periodo massimo di 24 mesi a valere sui contributi previdenziali nel limite massimo di 650 euro mensili con esclusione dei contributi INAIL per ciascun lavoratore non dirigente assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
L’esonero è limitato ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.
Il dipendente così assunto presso una sede produttiva ubicata nella ZES dovrà:
- Aver compiuto i 35 anni di età.
- Essere disoccupato da almeno 24 mesi.
- Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL e modifiche al funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL
Saranno iscritti d’ufficio al SIISL nell’apposita piattaforma, i percettori di NASPI e della DI – SCOLL, consentendo con apposite modalità da individuarsi con decreto dal Ministero del Lavoro la pubblicizzazione e la conoscenza delle posizioni lavorative ai datori di lavoro, anche mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Fabio Petracci