Centro Studi Corrado Rossitto di CIU Unionquadri: La legge in materia di autonomia differenziata
La legge n. 86/2024 del 26 giugno 2024, che entra in data 13 luglio 2024, contiene le “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.
Finalità della legge è quella di definire i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione.
L’attribuzione di funzioni relative a materie riferibili ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è in ogni caso consentita subordinatamente alla previa determinazione dei relativi Livelli Essenziali delle Prestazioni.
I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.
Il Governo viene dunque delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione dei LEP nelle relative materie.
I LEP dunque costituiscono garanzia di “unità nella differenziazione”, consentendo il superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni.
Quanto al trasferimento delle funzioni alle regioni, per le materie non riferibili ai LEP, ciò può avvenire immediatamente, ma pur sempre nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Occorrerà in ogni caso monitorare gli effetti del conferimento di maggiore autonomia, soprattutto con riferimento alla distribuzione delle risorse, al fine di evitare squilibri eccessivi tra regioni ed assicurare equità e coesione a livello nazionale, anche con riferimento ad eventuali problematiche legate all’autonomia fiscale regionale.
Avvocato Alberto Tarlao