https://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2022/10/Invito-CIU_Fascicolo-sanitario-elettronico-_001.jpg595596zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2022-10-13 15:16:052022-10-14 10:55:01CNEL 18 ottobre 2022 - IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: Aspetti di sinergia tra la Sanità Militare e la Sanità Civile.
La CIU Unionquadri presenzia il tradizionale appuntamento annuale del Congresso Nazionale di Unilavoro PMI a Roma.
Salute, Formazione e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
CIU Unionquadri, membro del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), riafferma la sua funzione storica per sensibilizzare da sempre la sicurezza sul lavoro, l’insieme delle misure, provvedimenti, valutazioni, monitoraggi, prevenzione e formazione che devono essere posti nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori all’interno delle condizioni e dei processi lavorativi per tutte le filiere e i distretti territoriali produttivi.
https://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-12-at-16.12.54.jpeg4571469zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2022-10-13 08:49:002022-10-13 11:58:44LA CIU UNIONQUADRI PARTECIPA AL CONGRESSO NAZIONALE DI UNILAVORO PMI.
Apertura del bando di concorso per la selezione dei borsisti 2023-2024 dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
Dal 17 ottobre 2022 alle ore 12.00
al 14 novembre 2022 alle ore 12.00
Lunedì 17 ottobre 2022 si apre il bando di concorso per la selezione dei borsisti che saranno ospitati a Villa Medici a Roma a partire da settembre 2023 per una residenza di creazione, sperimentazione e ricerca di 12 mesi.
Il concorso si rivolge ad artisti, autori e ricercatori già affermati, francofoni, senza criteri di nazionalità. È possibile candidarsi per tutte le discipline della creazione letteraria e artistica, dei mestieri d’arte, nonché della storia e teoria delle arti, del restauro delle opere d’arte o dei monumenti.
Ogni borsista beneficia di una borsa di studio di 3.500 € lordi versata mensilmente e dispone di un alloggio individuale e di uno spazio di lavoro (laboratorio o ufficio, individuale o condiviso, a seconda delle discipline e delle disponibilità). Villa Medici è dotata di una biblioteca di oltre 37.000 volumi antichi – in particolare musicale – e di un fondo di fumetti, di una sala di proiezione (100 posti a sedere) e di un laboratorio fotografico, che possono essere messi a disposizione dei borsisti per realizzare lavori e ricerche.
Il numero massimo di borse di residenza assegnate per la selezione 2023-2024 è fissato a sedici. Possono essere ospitati a Villa Medici, nei limiti delle capacità di accoglienza dell’Accademia, anche i coniugi e i figli dei borsisti.
Le candidature al concorso devono essere presentate sotto forma di elaborato scritto che illustri un progetto preciso e descriva i temi di ricerca, la natura dei lavori e le motivazioni del soggiorno a Villa Medici. Sono ammesse le candidature collettive: in tal caso ogni membro del collettivo riceve una borsa mensile.
Villa Medici, luogo di vita e di lavoro dei borsisti, è situata sul colle del Pincio, nel centro storico di Roma. Villa del XVI secolo con un giardino di sette ettari, confina da una parte con il parco di Villa Borghese e dall’altra con il convento di Trinità dei Monti. Ancorata nel cuore di una grande capitale europea e artistica che non smette di ispirare coloro che accoglie, la residenza dell’Accademia di Francia a Roma propone ai borsisti un intervallo spazio-temporale interamente dedicato alle loro pratiche e ricerche, in un luogo di sperimentazione al crocevia delle discipline artistiche e a contatto con le altre istituzioni culturali internazionali.
La permanenza dei sedici borsisti a Roma rappresenta un momento propizio agli incontri e agli scambi, tra i borsisti stessi e con lo staff dell’Accademia, ma anche con il pubblico e gli attori della scena culturale e artistica romana, italiana ed europea: curatori di mostre, artisti invitati, responsabili di istituzioni, ricercatori, galleristi, collezionisti, accademie straniere (presenti nel numero di diciassette a Roma) e operatori della rete francese a Roma, come l’Institut français Italia o l’École française de Rome.
Durante tutto il soggiorno, i borsisti beneficiano di un accompagnamento artistico e tecnico da parte dello staff dell’Accademia e sono incoraggiati a prendere parte alla vita dell’istituzione e agli eventi che ne scandiscono la programmazione artistica e culturale, in un approccio di dialogo tra le diverse discipline (Notte Bianca in autunno, un grande evento di fine residenza in estate, manifestazioni programmate tutto l’anno, festival ¡Viva Villa! dopo la residenza…).
La residenza annuale a Villa Medici è un’esperienza che si nutre delle diverse attività dell’Accademia come istituzione poliedrica, rivolta al contempo verso l’Europa e il Mediterraneo: laboratorio di creazione e di ricerca, centro di esposizioni e di performance, piattaforma di ricerca storico-artistica, importante sito monumentale e giardino rinascimentale eco-responsabile aperto al pubblico.
Come candidarsi al concorso?
Le candidature devono essere inviate tra lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 12.00 e lunedì 14 novembre 2022 alle ore 12.00 (Central European Time), esclusivamente sulla piattaforma dematerializzata dedicata al concorso, accessibile al seguente link:
I candidati e le candidate devono avere più di diciotto anni alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Le fasi di preselezione, audizione e selezione saranno svolte da una commissione di otto persone. Al termine delle audizioni, la commissione delibera e redige l’elenco dei candidati selezionati. I borsisti sono nominati per un periodo massimo di 12 mesi.
Il regolamento del concorso, l’elenco dei componenti della commissione, i documenti necessari per la candidatura e la relazione della commissione per il 2022 sono disponibili al seguente link sul sito dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici:
Informazioni sull’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici:
Fondata nel 1666 da Luigi XIV, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è un’istituzione francese situata dal 1803 a Villa Medici, villa del XVI secolo circondata da un parco di sette ettari e situata sul colle del Pincio, nel cuore di Roma.
Ente pubblico nazionale dipendente dal Ministero della Cultura, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici svolge oggi tre missioni complementari: accogliere artisti e artiste, creatori e creatrici, storici e storiche dell’arte di alto livello in residenza annuale o per soggiorni più brevi; realizzare una programmazione culturale e artistica che integri tutti i campi delle arti e della creazione e che si rivolga a un vasto pubblico; conservare, restaurare, studiare e far conoscere al pubblico il proprio patrimonio architettonico e paesaggistico e le proprie collezioni.
L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è diretta da Sam Stourdzé.
https://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2022/10/unnamed.jpg12801920zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2022-10-11 16:11:192022-10-11 16:11:19Apertura del bando di concorso per la selezione dei borsisti 2023-2024 dell'Accademia di Francia a Roma – Villa Medici.
Seguendo le impostazioni della direttiva UE 20191152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, lo Stato italiano emana il DLGS 27 giugno 2022 n. 104 che impone condizioni trasparenti al rapporto di lavoro.
La disposizione di legge in esame va ad innovare il precedente DLGS 26 maggio 1997 n. 152 emanato sulla base di precedenti direttive comunitarie che disciplinavano la materia.
Il provvedimento amplia e specifica gli obblighi di informazione dei datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti, stabilisce i termini di durata massima del patto di prova, i principi generali dello svolgimento da parte del lavoratore di molteplici prestazioni in parallelo.
A chi si applica questa normativa?
La normativa si applica a tutti i lavoratori subordinati del settore privato e pubblico, nonché a tutti quei rapporti di lavoro che normalmente si definiscono para–subordinati.
In cosa consiste?
Si impone così nell’ambito della gran parte dei rapporti di lavoro l’obbligo di una comunicazione chiara, trasparente e preventiva, di informazioni in forma cartacea oppure informatica accessibili al lavoratore ed al datore di lavoro, che dovranno essere conservate per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
E nello specifico?
L’obbligo riguarda genericamente le condizioni di lavoro e nello specifico l’identità delle parti che instaurano il rapporto, il luogo di occupazione, la sede ed il domicilio del datore di lavoro, inquadramento, livello, qualifica del lavoratore, nel caso di rapporti a termine, la loro durata, nel caso di lavoratori somministrati, l’identità delle imprese utilizzatrici, la durata del periodo di prova, il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi, la procedura ed i termini del preavviso, l’importo iniziale della retribuzione con l’indicazione del periodo e delle modalità di erogazione, la programmazione dell’orario normale di lavoro, eventuali obblighi di prestazione dello straordinario e la sua retribuzione, informando il lavoratore di eventuali elementi di variabilità dell’orario, il contratto collettivo anche aziendale, applicato al rapporto con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto, il sistema previdenziale applicato al rapporto di lavoro, le modalità della prestazione qualora la stessa sia organizzata mediante sistemi decisionali o di monitoraggio autorizzate (cd piattaforme).
Le modalità dell’informazione.
Per quanto riguarda le modalità di informazione, la legge stabilisce che l’obbligo è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
Precisa la norma che, in ogni caso, le informazioni di cui al comma 1 eventualmente non contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
Altri obblighi di comunicazione incombono sul datore di lavoro in caso di risoluzione del rapporto. In tal caso, le informazioni citate, qualora non fornite all’atto dell’instaurazione del rapporto, vanno consegnate al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto.
Ulteriori informazioni in merito alle informazioni da fornire sono accessibili per il tramite del sito internet del Ministero del Lavoro e per le pubbliche amministrazioni tramite il sito della funzione pubblica.
In caso di uso di sistemi e piattaforme informatiche
Per quanto attiene l’utilizzo di sistemi e piattaforme informatiche, è prevista una specifica informativa atta a comprendere le caratteristiche gli scopi e le finalità dei sistemi in relazione alle modalità del rapporto di lavoro, i criteri di programmazione e quelli usati per valutare le prestazioni, le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione ed il responsabile del sistema di gestione della qualità.
Eventuali modificazioni delle condizioni oggetto di informazione vanno comunicate al lavoratore entro 24 ore.
A fronte di queste informazioni, il lavoratore, direttamente, o per il tramite delle rappresentanze sindacali, ha il diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni.
Lavoratori distaccati all’estero.
Specifiche previsioni normative sono previste per i lavoratori che effettuano la loro prestazione all’estero in qualità di distaccati.
In quest’ultimo caso, alle informazioni già indicate ne vanno aggiunte ulteriori che riguardano:
a) il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;
b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
c) le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;
d) ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano;
e) la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
f) le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
g) l’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.
Tale normativa non si applica ai pubblici dipendenti operanti all’estero, al personale addetto alla pesca ed alla navigazione.
Sanzioni per mancato adempimento.
Competente in tema di sanzioni per la violazione delle norme sull’informativa è l’ispettorato del lavoro cui vanno inviate eventuali denunce.
Sono previste sanzioni pecuniarie in base alle vigenti disposizioni di legge, nonché ipotesi di responsabilità dirigenziale nell’ambito del pubblico impiego e penalizzazioni, in tale ambito, della misurazione della performance.
Il decreto legislativo in esame tocca inoltre, sempre su delega della normativa comunitaria, ulteriori aspetti del rapporto di lavoro, imponendo limiti anche alla contrattazione collettiva.
Il decreto legislativo interviene anche sul patto di prova.
E’ stabilito in primo luogo come il periodo di prova non possa superare la durata di 6 mesi.
E’ previsto inoltre che, in caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.
Rimangono invece invariate le norme concernenti le assunzioni nel pubblico impiego che continuano ad essere disciplinate dall’articolo 17 del DPR 487/1994.
Cumulo di impieghi.
Un altro tema importante ed influente sul nostro diritto del lavoro è contenuto nell’articolo 8 “cumulo di impieghi” laddove è sancito come il datore di lavoro non possa vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa fuori orario, a meno che non sussistano ragioni concernenti la salute del lavoratore o ragioni concernenti conflitti di interessi anche non in violazione dell’articolo 2105 del codice civile.
La direttiva di cui riportiamo l’articolo 5 si profila meno restrittiva in quanto così sancisce:
Articolo 9
Impiego in parallelo
Gli Stati membri provvedono affinché il datore di lavoro non vieti a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori della programmazione del lavoro stabilita con il primo né gli riservi un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo.
Gli Stati membri possono stabilire condizioni per il ricorso a restrizioni di incompatibilità da parte dei datori di lavoro sulla base di motivi oggettivi quali la salute e la sicurezza, la protezione della riservatezza degli affari, l’integrità del servizio pubblico e la prevenzione dei conflitti di interessi.
Notoriamente, la giurisprudenza anche di legittimità sul punto è alquanto restrittiva arrivando ad elaborare un concetto di concorrenzialità potenziale ed ipotetico che comporta il licenziamento.
Ne deriva che l’introduzione di questa nuova disposizione di legge potrebbe comportare nuovi indirizzi giurisprudenziali sul punto.
Lavori con tempistiche variabili.
A seguito dei maggiori doveri di informazione che incombono sul datore di lavoro, il decreto legislativo in questione impone un dovere di informazione e predeterminazione, almeno di massima, dei termini temporali della prestazione. Diversamente, stabilisce la norma come il lavoratore possa lecitamente rifiutare la prestazione.
Il datore di lavoro inoltre deve in questi casi, informare il lavoratore dell’ammontare delle ore minime garantite, su base settimanale, stabilite dal contratto collettivo.
Ulteriore normativa impone al datore di lavoro in caso di revoca le prestazioni già fissate e comunicate al lavoratore di riconoscere in ogni caso al lavoratore il pattuito.
È ribadito inoltre il ruolo della formazione, dal momento che essa se prevista dalla legge o dalla contrattazione, deve essere garantita a tutti i lavoratori in maniera gratuita e svolgersi durante l’orario di lavoro.
Fabio Petracci
CIU UNIONQUADRI
https://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2022/10/laptop-g642487eea_1920-681x454.jpg454681zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2022-10-11 15:45:062022-10-11 15:45:06Obblighi di informazione e non solo, nei confronti dei lavoratori di nuova assunzione.
E’ stato firmato il 03 ottobre 2022, il nuovo C.C.N.L. del personale direttivo, docente e non docente delle scuole non statali paritarie e delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie legalmente riconosciute. Ne dà notizia il sindacato Confal Scuola, che in un comunicato che riportiamo integralmente illustra le informazioni essenziali.
I CCNL disciplinanoil trattamento economico e normativo per il triennio 20122/2025 e sono stati depositati in data 04 ottobre 2022 alC.N.E.L. e al Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali.
Abbiamo stipulato i nuovi CCNL , ha commentato la dott.ssa Gabriella Ancora presidente della Confederazione CIU UNIONQUADRI, all’insegna di una stagione contrattuale ricca di opportunità. Essi sono il risultato di una maturata consapevolezza delle Parti Sociali, rispetto al processo evolutivo che caratterizza il nostro sistema socio-economico e produttivo.
Il nuovo C.C.N.L. 2022/2025 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enelleistituzioni di alta cultura, università ed accademie legalmente riconosciute, ha dichiarato il Prof. Raffaele Di Lecce, segretario generale nazionale della Federazione Confal Scuola ha come obiettivo primariofavorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazionecollettiva di secondo livello. Inoltre,si rende necessario, ha proseguito Di Lecce, per le parti stipulanti, la costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale. Un contratto di qualità, ha concluso Di Lecce, che punta soprattutto sulla formazione dei lavoratori.
https://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2022/09/download.png225225zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2022-10-07 12:05:192022-10-07 12:05:19CIU Unionquadri - Nuovo contratto personale scuola paritaria non statale, cosa c’è da sapere.
https://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2022/10/Programma-CNEL_001.png842595zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2022-10-06 16:24:072022-10-06 16:24:07CNEL 18 ottobre 2022 - IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: Aspetti di sinergia tra la sanità militare e la sanità civile.
https://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2022/10/programma-25-ottobre_001.png842596zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2022-10-06 15:59:162022-10-06 15:59:31Parlamento Europeo Ufficio in Italia - 25 ottobre 2022 - Sala della Bandiere - “La Migrazione: Cultura e Diritti Umani per una Europa Universale attraverso inclusione, crescita e sviluppo"
E’ disponibile on line sul sito del Ministero del lavoro la nuova area “Norme e contratti collettivi – Archivio CNEL”, volta a rendere disponibili e fruibili le principali disposizioni normative e contrattuali applicabili ai rapporti di lavoro privati in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 104/2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022.
Lo rende noto lo stesso Ministero con un comunicato inserito nel proprio sito istituzionale lo scorso 30 settembre.
Il lavoro trasparente
In attuazione, infatti, della Direttiva (UE) 2019/1152, relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, il D.Lgs. n. 104/2022 ha introdotto l’obbligatorietà di una serie di informazioni da indicare al momento dell’assunzione, inerenti il rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori, novellando così quanto disposto dal precedente D.Lgs. n. 152/97.
E’, infattil, “sparito” nella nuova normativa il riferimento alla possibilità di mero rinvio alle norme del contratto collettivo applicato.
Campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro:
i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e part time;
il contratto di lavoro in somministrazione;
il contratto di lavoro intermittente;
le collaborazioni coordinate e continuative;
i contratti di prestazione occasionale;
i rapporti di lavoro marittimo, agricolo, della pesca, domestico e con le pubbliche amministrazioni.
Restano esclusi i rapporti di lavoro:
caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo (requisiti che devono essere concorrenti) di durata pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana riferiti a quattro settimane consecutive;
autonomo;
del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero;
del personale in regime di diritto pubblico, limitatamente ad alcune disposizioni (art. 1, comma 4).
Le informazioni obbligatorie
Ampliando le informazioni già previste dalla previgente disciplina, il nuovo decreto indica fra gli elementi da indicare obbligatoriamente:
l’indicazione delle generalità di eventuali co-datori di lavoro, di cui all’art. 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 276/2003;
in caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, non appena sia nota;
il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, ove prevista;
il contratto collettivo nazionale e aziendale applicato, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
gli enti destinatari dei contributi previdenziali e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
l’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se previsti;
la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle stesse;
l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento. Detta indicazione ovviamente non può comprendere gli elementi variabili quali, ad esempio, il premio di risultato o eventuali misure di welfare;
le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.
le ferie e gli altri congedi retribuiti (vale a dire quelli di maternità e paternità, congedo parentale, congedo straordinario per assistenza a persone disabili, congedo per cure per gli invalidi, congedo per le donne vittime di violenza di genere).
I medesimi obblighi informativi sono estesi ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative, anche etero-organizzate, e ai contratti di prestazione occasionale, in quanto compatibili.
Detta “compatibilità” va, peraltro, accertata caso per caso, in relazione alla tipologia di prestazione effettivamente richiesta.
https://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2022/07/cnel.jpg6001200zairahttp://www.ciuonline.it/wp-content/uploads/2024/05/Logo-CIU-Ufficiale--300x289.jpgzaira2022-10-05 15:24:432022-10-05 15:24:43Nuova Area Archivio CCNL Sul Sito Del Ministero Del Lavoro.
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CNEL 18 ottobre 2022 – IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: Aspetti di sinergia tra la Sanità Militare e la Sanità Civile.
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaCIU Unionquadri a Bruxelles – Consigliere CNEL Francesco Riva – Responsabile Dipartimento Sanità CIU Unionquadri.
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/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaApertura del bando di concorso per la selezione dei borsisti 2023-2024 dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici.
/in Bandi - Concorsi - Opportunità, Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaApertura del bando di concorso per la selezione dei borsisti
2023-2024 dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
Dal 17 ottobre 2022 alle ore 12.00
al 14 novembre 2022 alle ore 12.00
Lunedì 17 ottobre 2022 si apre il bando di concorso per la selezione dei borsisti che saranno ospitati a Villa Medici a Roma a partire da settembre 2023 per una residenza di creazione, sperimentazione e ricerca di 12 mesi.
Il concorso si rivolge ad artisti, autori e ricercatori già affermati, francofoni, senza criteri di nazionalità. È possibile candidarsi per tutte le discipline della creazione letteraria e artistica, dei mestieri d’arte, nonché della storia e teoria delle arti, del restauro delle opere d’arte o dei monumenti.
Ogni borsista beneficia di una borsa di studio di 3.500 € lordi versata mensilmente e dispone di un alloggio individuale e di uno spazio di lavoro (laboratorio o ufficio, individuale o condiviso, a seconda delle discipline e delle disponibilità). Villa Medici è dotata di una biblioteca di oltre 37.000 volumi antichi – in particolare musicale – e di un fondo di fumetti, di una sala di proiezione (100 posti a sedere) e di un laboratorio fotografico, che possono essere messi a disposizione dei borsisti per realizzare lavori e ricerche.
Il numero massimo di borse di residenza assegnate per la selezione 2023-2024 è fissato a sedici. Possono essere ospitati a Villa Medici, nei limiti delle capacità di accoglienza dell’Accademia, anche i coniugi e i figli dei borsisti.
Le candidature al concorso devono essere presentate sotto forma di elaborato scritto che illustri un progetto preciso e descriva i temi di ricerca, la natura dei lavori e le motivazioni del soggiorno a Villa Medici. Sono ammesse le candidature collettive: in tal caso ogni membro del collettivo riceve una borsa mensile.
Villa Medici, luogo di vita e di lavoro dei borsisti, è situata sul colle del Pincio, nel centro storico di Roma. Villa del XVI secolo con un giardino di sette ettari, confina da una parte con il parco di Villa Borghese e dall’altra con il convento di Trinità dei Monti. Ancorata nel cuore di una grande capitale europea e artistica che non smette di ispirare coloro che accoglie, la residenza dell’Accademia di Francia a Roma propone ai borsisti un intervallo spazio-temporale interamente dedicato alle loro pratiche e ricerche, in un luogo di sperimentazione al crocevia delle discipline artistiche e a contatto con le altre istituzioni culturali internazionali.
La permanenza dei sedici borsisti a Roma rappresenta un momento propizio agli incontri e agli scambi, tra i borsisti stessi e con lo staff dell’Accademia, ma anche con il pubblico e gli attori della scena culturale e artistica romana, italiana ed europea: curatori di mostre, artisti invitati, responsabili di istituzioni, ricercatori, galleristi, collezionisti, accademie straniere (presenti nel numero di diciassette a Roma) e operatori della rete francese a Roma, come l’Institut français Italia o l’École française de Rome.
Durante tutto il soggiorno, i borsisti beneficiano di un accompagnamento artistico e tecnico da parte dello staff dell’Accademia e sono incoraggiati a prendere parte alla vita dell’istituzione e agli eventi che ne scandiscono la programmazione artistica e culturale, in un approccio di dialogo tra le diverse discipline (Notte Bianca in autunno, un grande evento di fine residenza in estate, manifestazioni programmate tutto l’anno, festival ¡Viva Villa! dopo la residenza…).
La residenza annuale a Villa Medici è un’esperienza che si nutre delle diverse attività dell’Accademia come istituzione poliedrica, rivolta al contempo verso l’Europa e il Mediterraneo: laboratorio di creazione e di ricerca, centro di esposizioni e di performance, piattaforma di ricerca storico-artistica, importante sito monumentale e giardino rinascimentale eco-responsabile aperto al pubblico.
Come candidarsi al concorso?
Le candidature devono essere inviate tra lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 12.00 e lunedì 14 novembre 2022 alle ore 12.00 (Central European Time), esclusivamente sulla piattaforma dematerializzata dedicata al concorso, accessibile al seguente link:
concours-pensionnaires. villamedici.it/access
I candidati e le candidate devono avere più di diciotto anni alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Le fasi di preselezione, audizione e selezione saranno svolte da una commissione di otto persone. Al termine delle audizioni, la commissione delibera e redige l’elenco dei candidati selezionati. I borsisti sono nominati per un periodo massimo di 12 mesi.
Il regolamento del concorso, l’elenco dei componenti della commissione, i documenti necessari per la candidatura e la relazione della commissione per il 2022 sono disponibili al seguente link sul sito dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici:
villamedici.it/concorso-di- selezione-borsisti
Per ulteriori informazioni sul concorso di selezione dei borsisti: concourspensionaires @villamedici.it
Informazioni sull’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici:
Fondata nel 1666 da Luigi XIV, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è un’istituzione francese situata dal 1803 a Villa Medici, villa del XVI secolo circondata da un parco di sette ettari e situata sul colle del Pincio, nel cuore di Roma.
Ente pubblico nazionale dipendente dal Ministero della Cultura, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici svolge oggi tre missioni complementari: accogliere artisti e artiste, creatori e creatrici, storici e storiche dell’arte di alto livello in residenza annuale o per soggiorni più brevi; realizzare una programmazione culturale e artistica che integri tutti i campi delle arti e della creazione e che si rivolga a un vasto pubblico; conservare, restaurare, studiare e far conoscere al pubblico il proprio patrimonio architettonico e paesaggistico e le proprie collezioni.
L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è diretta da Sam Stourdzé.
Accademia di Francia a Roma — Villa Medici
Viale della Trinità dei Monti, 1 – Roma
Infoline: +39 06 67611
Sito web ufficiale: villamedici.it
Ufficio stampa per l’Italia
Elisabetta Castiglioni
info@elisabettacastiglioni.it
T. +39 328 4112014
Ufficio stampa per la Francia e l’estero
Babel Communication, Isabelle Baragan
isabellebaragan@orange.fr
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Obblighi di informazione e non solo, nei confronti dei lavoratori di nuova assunzione.
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaSeguendo le impostazioni della direttiva UE 20191152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, lo Stato italiano emana il DLGS 27 giugno 2022 n. 104 che impone condizioni trasparenti al rapporto di lavoro.
La disposizione di legge in esame va ad innovare il precedente DLGS 26 maggio 1997 n. 152 emanato sulla base di precedenti direttive comunitarie che disciplinavano la materia.
Il provvedimento amplia e specifica gli obblighi di informazione dei datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti, stabilisce i termini di durata massima del patto di prova, i principi generali dello svolgimento da parte del lavoratore di molteplici prestazioni in parallelo.
A chi si applica questa normativa?
La normativa si applica a tutti i lavoratori subordinati del settore privato e pubblico, nonché a tutti quei rapporti di lavoro che normalmente si definiscono para–subordinati.
In cosa consiste?
Si impone così nell’ambito della gran parte dei rapporti di lavoro l’obbligo di una comunicazione chiara, trasparente e preventiva, di informazioni in forma cartacea oppure informatica accessibili al lavoratore ed al datore di lavoro, che dovranno essere conservate per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
E nello specifico?
L’obbligo riguarda genericamente le condizioni di lavoro e nello specifico l’identità delle parti che instaurano il rapporto, il luogo di occupazione, la sede ed il domicilio del datore di lavoro, inquadramento, livello, qualifica del lavoratore, nel caso di rapporti a termine, la loro durata, nel caso di lavoratori somministrati, l’identità delle imprese utilizzatrici, la durata del periodo di prova, il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi, la procedura ed i termini del preavviso, l’importo iniziale della retribuzione con l’indicazione del periodo e delle modalità di erogazione, la programmazione dell’orario normale di lavoro, eventuali obblighi di prestazione dello straordinario e la sua retribuzione, informando il lavoratore di eventuali elementi di variabilità dell’orario, il contratto collettivo anche aziendale, applicato al rapporto con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto, il sistema previdenziale applicato al rapporto di lavoro, le modalità della prestazione qualora la stessa sia organizzata mediante sistemi decisionali o di monitoraggio autorizzate (cd piattaforme).
Le modalità dell’informazione.
Per quanto riguarda le modalità di informazione, la legge stabilisce che l’obbligo è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
Precisa la norma che, in ogni caso, le informazioni di cui al comma 1 eventualmente non contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
Altri obblighi di comunicazione incombono sul datore di lavoro in caso di risoluzione del rapporto. In tal caso, le informazioni citate, qualora non fornite all’atto dell’instaurazione del rapporto, vanno consegnate al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto.
Ulteriori informazioni in merito alle informazioni da fornire sono accessibili per il tramite del sito internet del Ministero del Lavoro e per le pubbliche amministrazioni tramite il sito della funzione pubblica.
In caso di uso di sistemi e piattaforme informatiche
Per quanto attiene l’utilizzo di sistemi e piattaforme informatiche, è prevista una specifica informativa atta a comprendere le caratteristiche gli scopi e le finalità dei sistemi in relazione alle modalità del rapporto di lavoro, i criteri di programmazione e quelli usati per valutare le prestazioni, le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione ed il responsabile del sistema di gestione della qualità.
Eventuali modificazioni delle condizioni oggetto di informazione vanno comunicate al lavoratore entro 24 ore.
A fronte di queste informazioni, il lavoratore, direttamente, o per il tramite delle rappresentanze sindacali, ha il diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni.
Lavoratori distaccati all’estero.
Specifiche previsioni normative sono previste per i lavoratori che effettuano la loro prestazione all’estero in qualità di distaccati.
In quest’ultimo caso, alle informazioni già indicate ne vanno aggiunte ulteriori che riguardano:
Tale normativa non si applica ai pubblici dipendenti operanti all’estero, al personale addetto alla pesca ed alla navigazione.
Sanzioni per mancato adempimento.
Competente in tema di sanzioni per la violazione delle norme sull’informativa è l’ispettorato del lavoro cui vanno inviate eventuali denunce.
Sono previste sanzioni pecuniarie in base alle vigenti disposizioni di legge, nonché ipotesi di responsabilità dirigenziale nell’ambito del pubblico impiego e penalizzazioni, in tale ambito, della misurazione della performance.
Il decreto legislativo in esame tocca inoltre, sempre su delega della normativa comunitaria, ulteriori aspetti del rapporto di lavoro, imponendo limiti anche alla contrattazione collettiva.
Il decreto legislativo interviene anche sul patto di prova.
E’ stabilito in primo luogo come il periodo di prova non possa superare la durata di 6 mesi.
E’ previsto inoltre che, in caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.
Rimangono invece invariate le norme concernenti le assunzioni nel pubblico impiego che continuano ad essere disciplinate dall’articolo 17 del DPR 487/1994.
Cumulo di impieghi.
Un altro tema importante ed influente sul nostro diritto del lavoro è contenuto nell’articolo 8 “cumulo di impieghi” laddove è sancito come il datore di lavoro non possa vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa fuori orario, a meno che non sussistano ragioni concernenti la salute del lavoratore o ragioni concernenti conflitti di interessi anche non in violazione dell’articolo 2105 del codice civile.
La direttiva di cui riportiamo l’articolo 5 si profila meno restrittiva in quanto così sancisce:
Articolo 9
Impiego in parallelo
Notoriamente, la giurisprudenza anche di legittimità sul punto è alquanto restrittiva arrivando ad elaborare un concetto di concorrenzialità potenziale ed ipotetico che comporta il licenziamento.
Ne deriva che l’introduzione di questa nuova disposizione di legge potrebbe comportare nuovi indirizzi giurisprudenziali sul punto.
Lavori con tempistiche variabili.
A seguito dei maggiori doveri di informazione che incombono sul datore di lavoro, il decreto legislativo in questione impone un dovere di informazione e predeterminazione, almeno di massima, dei termini temporali della prestazione. Diversamente, stabilisce la norma come il lavoratore possa lecitamente rifiutare la prestazione.
Il datore di lavoro inoltre deve in questi casi, informare il lavoratore dell’ammontare delle ore minime garantite, su base settimanale, stabilite dal contratto collettivo.
Ulteriore normativa impone al datore di lavoro in caso di revoca le prestazioni già fissate e comunicate al lavoratore di riconoscere in ogni caso al lavoratore il pattuito.
È ribadito inoltre il ruolo della formazione, dal momento che essa se prevista dalla legge o dalla contrattazione, deve essere garantita a tutti i lavoratori in maniera gratuita e svolgersi durante l’orario di lavoro.
Fabio Petracci
CIU UNIONQUADRI
FIRMATI I CC.CC.NN.LL. NAZIONALI SCUOLE NON STATALI – FIINSEI – CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA – CIU UNIONQUADRI – CONFIMPRESEITALIA
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaCIU Unionquadri – Nuovo contratto personale scuola paritaria non statale, cosa c’è da sapere.
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaE’ stato firmato il 03 ottobre 2022, il nuovo C.C.N.L. del personale direttivo, docente e non docente delle scuole non statali paritarie e delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie legalmente riconosciute. Ne dà notizia il sindacato Confal Scuola, che in un comunicato che riportiamo integralmente illustra le informazioni essenziali.
Abbiamo stipulato i nuovi CCNL , ha commentato la dott.ssa Gabriella Ancora presidente della Confederazione CIU UNIONQUADRI, all’insegna di una stagione contrattuale ricca di opportunità. Essi sono il risultato di una maturata consapevolezza delle Parti Sociali, rispetto al processo evolutivo che caratterizza il nostro sistema socio-economico e produttivo.
Il nuovo C.C.N.L. 2022/2025 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, e nelle istituzioni di alta cultura, università ed accademie legalmente riconosciute, ha dichiarato il Prof. Raffaele Di Lecce, segretario generale nazionale della Federazione Confal Scuola ha come obiettivo primario favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello. Inoltre, si rende necessario, ha proseguito Di Lecce, per le parti stipulanti, la costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale. Un contratto di qualità, ha concluso Di Lecce, che punta soprattutto sulla formazione dei lavoratori.
CNEL 18 ottobre 2022 – IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: Aspetti di sinergia tra la sanità militare e la sanità civile.
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaParlamento Europeo Ufficio in Italia – 25 ottobre 2022 – Sala della Bandiere – “La Migrazione: Cultura e Diritti Umani per una Europa Universale attraverso inclusione, crescita e sviluppo”
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaNuova Area Archivio CCNL Sul Sito Del Ministero Del Lavoro.
/in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /da zairaE’ disponibile on line sul sito del Ministero del lavoro la nuova area “Norme e contratti collettivi – Archivio CNEL”, volta a rendere disponibili e fruibili le principali disposizioni normative e contrattuali applicabili ai rapporti di lavoro privati in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 104/2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022.
Lo rende noto lo stesso Ministero con un comunicato inserito nel proprio sito istituzionale lo scorso 30 settembre.
Il lavoro trasparente
In attuazione, infatti, della Direttiva (UE) 2019/1152, relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, il D.Lgs. n. 104/2022 ha introdotto l’obbligatorietà di una serie di informazioni da indicare al momento dell’assunzione, inerenti il rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori, novellando così quanto disposto dal precedente D.Lgs. n. 152/97.
E’, infattil, “sparito” nella nuova normativa il riferimento alla possibilità di mero rinvio alle norme del contratto collettivo applicato.
Campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro:
i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e part time;
il contratto di lavoro in somministrazione;
il contratto di lavoro intermittente;
le collaborazioni coordinate e continuative;
i contratti di prestazione occasionale;
i rapporti di lavoro marittimo, agricolo, della pesca, domestico e con le pubbliche amministrazioni.
Restano esclusi i rapporti di lavoro:
caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo (requisiti che devono essere concorrenti) di durata pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana riferiti a quattro settimane consecutive;
autonomo;
del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero;
del personale in regime di diritto pubblico, limitatamente ad alcune disposizioni (art. 1, comma 4).
Le informazioni obbligatorie
Ampliando le informazioni già previste dalla previgente disciplina, il nuovo decreto indica fra gli elementi da indicare obbligatoriamente:
l’indicazione delle generalità di eventuali co-datori di lavoro, di cui all’art. 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 276/2003;
in caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, non appena sia nota;
il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, ove prevista;
il contratto collettivo nazionale e aziendale applicato, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
gli enti destinatari dei contributi previdenziali e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
l’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se previsti;
la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle stesse;
l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento. Detta indicazione ovviamente non può comprendere gli elementi variabili quali, ad esempio, il premio di risultato o eventuali misure di welfare;
le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.
le ferie e gli altri congedi retribuiti (vale a dire quelli di maternità e paternità, congedo parentale, congedo straordinario per assistenza a persone disabili, congedo per cure per gli invalidi, congedo per le donne vittime di violenza di genere).
I medesimi obblighi informativi sono estesi ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative, anche etero-organizzate, e ai contratti di prestazione occasionale, in quanto compatibili.
Detta “compatibilità” va, peraltro, accertata caso per caso, in relazione alla tipologia di prestazione effettivamente richiesta.