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Centro Studi Corrado Rossitto di CIU Unionquadri: Applicazione della disciplina dell’impresa familiare anche al convivente di fatto.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2024 del 25.07.2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il “convivente di fatto” e dunque come impresa familiare anche quella cui collabora anche lo stesso “convivente di fatto”.

Inoltre, in via consequenziale, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile che riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.

L’art. 230bis del codice civile, rubricato “Impresa familiare” riconosce una tutela specifica a tutti coloro che, legati da vincoli di parentela o di coniugio, partecipano al processo produttivo dell’impresa gestita dal capofamiglia; il rapporto rilevante è quello intercorrente tra un soggetto e un familiare imprenditore, allorquando il primo svolga un’attività di lavoro continuativa a favore del secondo, a cui viene riconosciuto un regime di tutela destinato ad operare solo laddove familiare e imprenditore non abbiano provveduto a disciplinare diversamente e in autonomia la prestazione di lavoro.

La Corte costituzionale dunque ha rilevato che in una società profondamente mutata, se rimangono le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni.

Il diritto al lavoro ed alla giusta retribuzione è un diritto fondamentale che, nel contesto di un’impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito.

Di conseguenza, è stata ritenuta irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell’impresa familiare.

Centro Studi Corrado Rossitto di CIU Unionquadri: Avvocati dipendenti regionali. Sussiste l’obbligo di timbrare il cartellino.

Gli avvocati dipendenti dall’Ufficio Legale della Regione Campania hanno impugnato le disposizioni interne dell’ente che impongono agli stessi di utilizzare in entrata ed in uscita il cartellino marcatempo.

Il TAR della Campania ha dato loro ragione, in quanto il controllo dell’orario costituirebbe un’indebita ingerenza nell’esercizio della professione forense.

Dello stesso avviso, non è stato in sede di impugnazione il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 3 luglio 2024, n. 5878) che ha ritenuto come detto sistema di rilevazione costituisca una forma di controllo coerente rispetto al lavoro subordinato in essere.

A prescindere dalle considerazioni di natura giuridica, va considerata attentamente la peculiarità delle modalità di svolgimento di determinate professioni alle dipendenze di un datore di lavoro.

Anche qualora le modalità di controllo non costituiscano un’indebita ingerenza nell’attività professionale e nella relativa autonomia, ci si chiede quale logica persegua il controllo della presenza oraria in ruoli dove non è imposto il rispetto dei limiti di orario (DLGS 66/2003)  e dove i risultati professionali possono valutarsi in altri termini in maniera maggiormente efficace e puntuale.

Fabio Petracci

Centro Studi Corrado Rossitto di CIU Unionquadri: Firmato il CCNL degli Studi Professionali Odontoiatrici e Medici Dentisti.

Cinque organizzazioni sindacali normano il settore odontoiatria nazionale e le strutture sanitarie odontoiatriche

È stato siglato nella tarda mattinata di oggi (Giovedì 25 luglio), nella splendida cornice della Sala David Sassoli di Palazzo Valentini a Roma, da cinque organizzazioni sindacali (OO. SS.) il primo ed unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico del settore odontoiatria.

Questo Contratto Collettivo Nazionale, oltre a garantire adeguati trattamenti per tutte le figure specifiche del settore odontoiatria, porta con sé importanti innovazioni nell’ambito della contrattazione collettiva, come la previsione, già a livello nazionale, di misure di promozione del welfare aziendale e della creazione delle reti di impresa, attraverso la disciplina del contratto di rete e della codatorialità.

A sottoscrivere il documento il Presidente Nazionale Gabriella Ancora della Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali – Unionquadri (CIU) con rappresentanza al CNEL; il Presidente Nazionale dell’ Associazione Italiana Odontoiatri (A.I.O) Gerhard Konrad Seeberger; i Consiglieri Nazionali dell’ Unione Autonoma Professionisti Italiani – confederata UNILAVORO PMI (UNAPRI) Adriano Paolo Bacchetta Mario Vianello; il Segretario Generale Davide Favero e la Vice Segretario Generale Simona Rossi Querin del Sindacato CLAS; il Segretario Generale Anthony Vitali ed il Segretario Nazionale Vicario Vivietta Anna Bellagamba della Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza – Servizi di Protezione e Prevenzione – confederata UGL (FIRAS-SPP).

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro trova applicazione in tutto il settore libero professionale e si applica a tutti i dipendenti ed addetti, occupati o impiegati, con qualunque forma di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con contratto a tempo pieno o part-time degli studi professionali degli odontoiatri medici dentisti e strutture sanitarie odontoiatriche. «E’ stato un lavoro lungo e minuzioso che aveva l’obiettivo di creare un solo e specifico contratto di categoria per il comparto che fosse l’unico riferimento per tutte le figure professionali del settore, unendo le principali associazioni datoriali e sindacali competenti – ha affermato Anthony Vitali, Segretario Generale FIRAS-SPP – ogni sigla che è intervenuta nella realizzazione dell’accordo, sovrintende alla gestione operativa di competenza sincerandosi della corretta applicazione del contratto».

Al CNEL sta a cuore la tutela della salute del paziente e del lavoratore «siamo particolarmente soddisfatti del nuovo CCNL che riteniamo decisamente innovativo per la sua unicità – ha dichiarato Francesco Riva Consigliere e Presidente della giunta del regolamento del CNEL e Vice Presidente CIU-Unionquadri – grande importanza anche alla formazione del personale degli studi odontoiatrici che, per noi, costituisce il primo passo concreto per la tutela della salute del paziente e del lavoratore».

Il contratto è calibrato sugli studi odontoiatrici con le loro peculiarità e si applica a tutte le figure del settore, dal Direttore sanitario agli Assistenti (ASO). «È il primo contratto applicabile in tutti i tipi di studio dentistico, monoprofessionale, associato, Società tra Professionisti, studi polimedici e anche a strutture ‘ambulatori e poliambulatori’ e alle reti d’impresa, modello di business dove anche professionisti di studi singoli si possono collegare tra loro e con i fornitori, ad esempio per ampliare l’offerta al pubblico preservando nel contempo la loro autonomia – ha proseguito  Gerhard K. Seeberger Presidente AIO – Sono convinto si accorderà, in modo sorprendente con le normative italiane ed europee, a partire da quelle sul mercato del lavoro, offrendo grandi chance di sviluppo all’ASO e agli altri operatori del team, che per la prima volta in questo tipo di contratti fruiscono di un Welfare e di motivazioni di crescita personale. Ma aiuterà molto anche noi Odontoiatri, che grazie ad équipe sempre più efficienti e coese potremo offrire cure sempre migliori.

Centro Studi Corrado Rossitto di CIU Unionquadri: La legge in materia di autonomia differenziata

La legge n. 86/2024 del 26 giugno 2024, che entra in data 13 luglio 2024, contiene le “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

Finalità della legge è quella di definire i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione.

L’attribuzione di funzioni relative a materie riferibili ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è in ogni caso consentita subordinatamente alla previa determinazione dei relativi Livelli Essenziali delle Prestazioni.

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.

Il Governo viene dunque delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione dei LEP nelle relative materie.

I LEP dunque costituiscono garanzia di “unità nella differenziazione”, consentendo il superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni.

Quanto al trasferimento delle funzioni alle regioni, per le materie non riferibili ai LEP, ciò può avvenire immediatamente, ma pur sempre nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Occorrerà in ogni caso monitorare gli effetti del conferimento di maggiore autonomia, soprattutto con riferimento alla distribuzione delle risorse, al fine di evitare squilibri eccessivi tra regioni ed assicurare equità e coesione a livello nazionale, anche con riferimento ad eventuali problematiche legate all’autonomia fiscale regionale.

Avvocato Alberto Tarlao

Centro Studi Corrado Rossitto di CIU Unionquadri: La disciplina degli incarichi nella Sanità Pubblica non può essere modificata dalla legislazione regionale.

Sentenza 76/2024 Impiego pubblico – Sanità – Illegittimità costituzionale parziale art. 23 legge della Regione Emilia Romagna 12 luglio 2023, n. 7 ex art. 117 della Costituzione.

Secondo la Corte Costituzionale, la disciplina degli incarichi nella Sanità Pubblica soggiace alle norme statali e non può essere modificata dalla legislazione regionale.

E’ stata così dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23 della legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 2023 per contrasto della disposizione che andremo ad esaminare con l’articolo 117 terzo comma in relazione ai principi fondamentali della materia “ tutela della salute” che comporta l’assorbimento della questione relativa ai principi fondamentali della materia “professioni”.

La questione attiene nello specifico il quadro normativo relativo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con particolare riferimento alla composizione della commissione per la selezione degli idonei per il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture complesse, limitatamente agli aspetti interessati dalle questioni.

Nell’ottica della specialità, il legislatore nazionale  ha così emanato una apposita disposizione sulla composizione dell’organo collegiale, In ragione della caratterizzante attività di ricerca degli Istituti, il d.lgs. n. 288 del 2003 ha, quindi, ritenuto necessario che la selezione degli idonei tra cui conferire la responsabilità gestionale delle UOC fosse effettuata da membri sensibili anche ai profili della ricerca ed ha, pertanto, sostituito nella presidenza il direttore scientifico al direttore sanitario ed ha assegnato la nomina di uno dei componenti tecnici all’organo collegiale appositamente preposto ad iniziative e pareri sull’attività scientifica, vale a dire il comitato tecnico-scientifico.

A sua volta, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della legge regionale n. 29 del 2004, recante le norme sull’organizzazione e funzionamento del servizio sanitario regionale, ha adottato una propria disciplina sugli IRCCS (art. 10) e, a partire dal 2006, ha anche regolato la composizione della commissione deputata alla selezione degli idonei per gli incarichi di direzione delle strutture complesse dei predetti Istituti. Il comma 7 dell’art. 10 – nel testo vigente sino alla sostituzione disposta dal censurato art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023 – prevedeva una commissione a tre, formata dal direttore sanitario, dal direttore scientifico, e da un direttore di UOC della disciplina oggetto dell’incarico, scelto dal collegio di direzione. La presidenza dell’organo era attribuita al direttore sanitario o al direttore scientifico a seconda che l’attribuzione dell’incarico attenesse ad una struttura a prevalenza assistenziale o di ricerca. Di seguito, intervenendo nuovamente in materia, con la disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, il legislatore regionale ha previsto che la commissione sia composta da cinque membri: ancora, di diritto, il direttore scientifico e il direttore sanitario, accanto alla rinnovata componente tecnica, individuata in tre direttori di struttura complessa, scelti per sorteggio.

Ha però ritenuto la Consulta come l’unico principio fondamentale applicabile, secondo il criterio di specialità, sia quello posto dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, in forza del quale «la commissione è composta dal direttore scientifico, che la presiede [e] da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale».

Centro Studi Corrado Rossitto di CIU Unionquadri: Decreto Coesione: molte novità utili in materia di lavoro.

Questi, in sintesi, i contenuti del Decreto Coesione (Decreto-legge n. 60/2024).

  1. Promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa

Sono previsti due tipi di interventi: “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”. Beneficiari sono giovani under 35, in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o ancora disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono previsti finanziamenti per attuare corsi di formazione, per la relativa progettazione, il tutoraggio ed altri sostegni all’investimento anche attraverso voucher.

Successivamente, un decreto del Ministero del Lavoro definirà modalità e termini per l’attivazione di queste iniziative.

Sono pure previsti incentivi all’autoimpiego nel settore delle nuove tecnologie.

Su tale base, le persone disoccupate di età inferiore ai 35 anni che nel periodo compreso tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano nel territorio nazionale un’attività per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, potranno chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali nel limite di 800 euro mensili per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL), limitatamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto i 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel periodo 1.7.2024 – 31.12.2025). L’esonero è garantito per un massimo di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi.

Vi si aggiunge la misura in base alla quale, le imprese sopra indicate possono richiedere all’INPS un contributo pari a euro 500 per la durata massima di 3 anni e non oltre il 31 dicembre 2028. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito.

  1. Il Bonus Giovani

Trattasi di misura che riconosce ai datori di lavoro che dal primo settembre 2025 al 31 dicembre 2025 per l’assunzione di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni e che non sia stato mai occupato a tempo indeterminato l’esonero pari al 100% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 24 mesi, esclusi i premi ed i contributi INAIL nella misura massima di 500 euro per lavoratore su base mensile.

Qualora il lavoratore sia assunto nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna l’esonero è portato a 650 euro.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

  1. Bonus Donne

E’ riconosciuto l’esonero per un periodo massimo di 24 mesi del 100% dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 650 euro su base mensile ( con esclusione dei premi INAIL) per ciascuna dipendente donna assunta nel periodo 1 settembre 2024 e 31 dicembre 2025 appartenente alle seguenti categorie:

  • Residenti nel mezzogiorno di qualsiasi età (Zona Economica Speciale Unica).
  • Donne di qualsiasi età e di qualunque zona prive di un lavoro da 24 mesi.
  • L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
  1. Bonus ZES – Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno

E’ previso l’esonero nella misura del 100% e per un periodo massimo di 24 mesi a valere sui contributi previdenziali nel limite massimo di 650 euro mensili con esclusione dei contributi INAIL per ciascun lavoratore non dirigente assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L’esonero è limitato ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

Il dipendente così assunto presso una sede produttiva ubicata nella ZES dovrà:

  • Aver compiuto i 35 anni di età.
  • Essere disoccupato da almeno 24 mesi.
  1. Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL e modifiche al funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL

Saranno iscritti d’ufficio al SIISL nell’apposita piattaforma, i percettori di NASPI e della DI – SCOLL, consentendo con apposite modalità da individuarsi con decreto dal Ministero del Lavoro la pubblicizzazione e la conoscenza delle posizioni lavorative ai datori di lavoro, anche mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Fabio Petracci

Centro Studi Corrado Rossitto di CIU Unionquadri: Cosa sono i paralegali?

Molte professioni diventano sempre più organizzate e complesse.

Ciò accade spesso a causa dell’informatizzazione e talora anche delle sempre più sentite esigenze di specializzazione.

Sorgono quindi accanto ai tradizionali professionisti del diritto e della salute nuove figure di supporto a livello intermedio.

Una di queste è la figura del paralegale.

E’ stata istituita in Svizzera la SWISS PARALEGAL ASSOCIATION per rappresentare una categoria che pur non identificandosi con quella degli avvocati possiede solide competenze in materia atte ad integrare e completare quelle della categoria degli avvocati.

Nella pratica quotidiana quella dei paralegali è una professione le cui competenze si integrano con quelle degli avvocati nell’eseguire ricerche nelle banche dati giuridiche, nel redigere documenti giuridici, rapportarsi con l’autorità e con i clienti.

Il personale paralegale è presente non solo negli studi legali, ma in ogni ambito dove si richieda un’attività di supporto di mediazione, di amministrazione che interessino il ramo legale.

Dunque il paralegale, soprattutto nei grandi studi si presenta come una figura di assistenza e supporto all’avvocato.

Il ruolo del paralegale è destinato a spaziare dall’attività di ricerca di dati e documenti, nel supporto alla redazione di atti e documenti, nella comunicazione con clienti e testimoni, rispondere alle domande in merito all’aggiornamento delle pratiche.

Il compito del paralegale può estendersi al supporto del legale nell’organizzazione del processo e relativi adempimenti e scadenze.

La funzione di questa figura professionale svolge un ruolo significativo anche nell’uso delle tecnologie informatiche che sempre più caratterizzano l’attività legale.

La figura professionale del “Paralegale” si inserisce in uno spazio intermedio di classificazione oltre quella ordinaria degli impiegati di studio professionale collocandosi nell’ambito delle categorie impiegatizie di concetto ed a determinate condizioni di attività nell’ambito dell’area quadri.

Il percorso professionale dovrebbe prevedere il possesso di una laurea breve o magistrale, un periodo di apprendistato presso studi legali.

CIU UNIONQUADRI che rappresenta il punto di incontro tra professioni e lavoro dipendente di livello medio alto, richiama l’attenzione del lettore sull’emergere di queste figure ed auspica di poterne concorrere allo sviluppo, dichiarandosene sin d’ora disponibile a raccoglierne le istanze.

Intervista a Francesco Riva, Consigliere CNEL e Responsabile Dipartimento Sanità CIU-Unionquadri, su hashtag#DentalTribuneItaly.

Intervista a Francesco Riva, Consigliere CNEL e Responsabile Dipartimento Sanità CIU-Unionquadri, su hashtagDentalTribuneItaly.
La CIU-Unionquadri ha depositato al hashtagCNEL il primo contratto collettivo in Italia per gli Studi Professionali Odontoiatrici e Medici Dentisti.
Un CCNL specifico, innovativo, qualificante rivolto a circa 300.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale.
Al centro la formazione del personale, a tutela anche dei pazienti, e il miglioramento delle condizioni retributive.
👉 Scopri di più https://lnkd.in/dXd4TBwX
hashtagUnionquadri hashtagodontoiatria hashtagstudiodentistico

Cons. CIU Unionquadri Maurizio Mensi – CESE – Pausa Estiva – Ultimo Parere TEN/839.

CESE – Pausa Estiva – Ultimo parere TEN/839 connettività per le reti e le infrastrutture digitali e da presentare in prossima Plenaria.

Ruolo cruciale dell’economia digitale nella crescita dell’UE e gli immensi benefici dell’interconnettività per le case, i trasporti pubblici, l’assistenza sanitaria e le relazioni personali. Ringraziamenti alla relatrice, onorevole Isabel Caño, e al correlatore, Maurizio Mensi, per l’eccezionale impegno profuso.

Chiusura Estiva Sede Centrale CIU Unionquadri

Si comunica che la Sede Centrale della CIU Unionquadri chiuderà per ferie da lunedì 5 agosto a venerdì 30 agosto 2024.