Elaborazione del Centro Studi CIU Unionquadri – Decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in corso di rapporto di lavoro.
Con la sentenza 36197/2023, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è chiamata a pronunciarsi sui seguenti quesiti:
- se la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato debba decorrere dalla fine del rapporto, a termine o a tempo indeterminato, o, in caso di successione di rapporti, dalla cessazione dell’ultimo, come accade nel lavoro privato;
- se, nell’eventualità di abuso nella reiterazione di contratti a termine, seguita da stabilizzazione presso la stessa P.A. datrice di lavoro, la prescrizione dei crediti retributivi debba decorrere dal momento di tale stabilizzazione;
L’attualità del tema è data dall’entrata in vigore della legge 92 del 2012 e quindi del DLGS n.23/2015 che in caso di licenziamento illegittimo nella maggioranza dei casi hanno fatto venir meno l’ipotesi della conseguente reintegra.
Di seguito, la Corte di Cassazione con la sentenza n.26246 del 2022 ha stabilito che, in assenza della tutela reale, poteva in ogni caso ritenersi incombente sul lavoratore il timore della conseguente reazione datoriale e quindi la prescrizione doveva ritenersi operante a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ora lo stesso tema si pone nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato.
Va notato in proposito che dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali con l’articolo 21 del decreto Madia era affermata nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni la piena applicabilità della legge sui licenziamenti nel testo originale che prevedeva la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo per il personale non dirigente e dirigente.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è chiamata ad affrontare il tema che già sul presupposto della confermata stabilità del posto di lavoro pubblico in base all’articolo 21 del decreto Madia dovrebbe trovare soluzione nel senso di consentire il decorrere della prescrizione in corso di rapporto di lavoro.
La Corte affronta però il tema della decorrenza della prescrizione nel caso di reiterazione di contratti a termine nell’ambito del settore pubblico.
Essa ribadisce per il pubblico impiego, la regola già vigente della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro in nome della peculiarità tuttora persistente tra lavoro alle dipendenze dei privati e delle pubbliche amministrazioni anche in forza dei principi fondamentali contenuti nell’articolo 97 della Costituzione.
Secondo le Sezioni Unite “La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell’impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2 e, all’attualità, D.Lgs. cit., art. 63, comma 2), che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell’art. 36 D.Lgs. cit.)…” (Cass. 19 novembre 2021, n. 35676, in motivazione sub p.to 42, così, massimata: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”).
Fabio Petracci
✔ Prepared by the Study Group which I chaired, at the request of the Belgian Presidency of the EU Council, it should ensure that any new regulation is not only future-proof and business-friendly but also supports and promotes innovation.
✔ Indeed, regulatory barriers resulting from overly complex rules or fragmented frameworks at the national level make it difficult to launch new projects, increasing costs and risks, especially for smaller companies and start-ups.
✔ Hence the EESC’s proposal for a ‘Stress Test’ based on 10 criteria, in line with the new European Innovation Agenda and the Better Regulation Agenda.
Here’s the opinion:
https://lnkd.in/dqmXhiwx
#innovationstresstest #innovation #regulatorybarriers #neweuropeaninnovationagenda #betterregulationagenda
✔ Elaborata dal gruppo di studio che ho presieduto, su richiesta della Presidenza belga del Consiglio dell’UE, dovrebbe garantire che qualsiasi nuovo regolamento non solo sia adeguato alle esigenze future e favorevole alle imprese, ma sostenga e promuova anche l’innovazione.
✔ Infatti, gli ostacoli normativi derivanti da norme troppo complesse o da quadri frammentati a livello nazionale rendono difficile l’avvio di nuovi progetti, aumentando costi e rischi, soprattutto per le imprese più piccole e le start-up.
✔ Da qui la proposta del CESE di una «prova di stress» basata su 10 criteri, in linea con la nuova agenda europea per l’innovazione e l’agenda per legiferare meglio.
Ecco l’opinione:
https://lnkd.in/dqmXhiwx
#innovationstresstest #innovation #regulatorybarriers #neweuropeaninnovationagenda #betterregulationagenda