Una strategia europea per l’impiego dei droni.
Nel corso di questo ultimo secolo l’umanità ha sperimentato, come non mai prima, una rapida trasformazione della mobilità. In questo contesto, i droni e la nuova mobilità aerea emergono come nuovi elementi per lo sviluppo della società e dell’economia del futuro.
Mentre le nostre città crescono e si sviluppano, la necessità di trovare soluzioni innovative e sostenibili per il trasporto urbano e rurale è diventata un’esigenza diffusa.
Il 20 settembre scorso il Comitato Economico e Sociale Europeo (Cese) ha adottato all’unanimità il parere Ten/792 sulla «Strategia Droni 2.0» della Commissione Europea, di cui è stato relatore il rappresentante di Ciu-Unionquadri, il professor Maurizio Mensi.
I droni come vettori chiave della mobilità futura
Il parere riflette l’importanza crescente dei droni come vettori chiave della mobilità futura, intelligente e sostenibile.
La Strategia della Commissione Europea, introdotta nel novembre 2022 e preceduta dalla Comunicazione sulla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, mira a fare degli aeromobili senza equipaggio a bordo (Uas) il perno della mobilità del futuro.
L’obiettivo fissato dall’Europa è che i droni, entro il prossimo 2030, diventino una parte integrante della nostra vita quotidiana, supportando servizi di emergenza, sanitari e di assistenza sociale, oltre al trasporto di merci e persone.
Questo richiederà un’integrazione sinergica con i servizi esistenti per creare una rete flessibile e capillare sul territorio.
Un mercato dei servizi droni a livello Ue
Due i fattori fondamentali che emergono dal parere del Cese: la prima riguarda la necessità di costruire un mercato dei servizi droni a livello dell’Unione Europea e il rafforzamento delle capacità e delle sinergie tra l’industria europea civile, della sicurezza e della difesa.
Per incentivare gli investimenti privati e lo sviluppo di nuovi servizi innovativi in vari settori è essenziale, a parere del Comitato europeo, garantire certezza giuridica e tecnica.
L’attenzione alle problematiche della sicurezza
In secondo luogo, per il Cese, è necessario garantire un elevato livello di sicurezza tecnologica dei droni, anche per evitare la compromissione dei dati relativi alle comunicazioni degli Uas e garantire l’integrità e la sicurezza dello spazio aereo urbano.
Poiché la mobilità integrata terrestre, aerea e marittima sarà di estrema importanza per lo sviluppo territoriale, ecco che sarà indispensabile coordinarsi con le autorità nazionali e regionali, con una pianificazione locale che consideri la mobilità come servizio con un approccio multi-dominio.
Come sottolinea Gabriella Àncora, Presidente nazionale di Ciu-Unionquadri, Confederazione sindacale che tutela i quadri nel settore privato e pubblico, ma anche i ricercatori, i professionisti dipendenti ed il mondo delle professioni intellettuali, presente al Cnel e al Cese, «l’introduzione della nuova mobilità aerea influenzerà molti aspetti della nostra società.
Nuove competenze professionali da creare
Per poter trarre i massimi benefici dall’utilizzo dei droni, occorre impegnarsi nella formazione e nella creazione di nuove competenze professionali, in un processo che coinvolga tutti gli stakeholder, pubblici e privati».
In conclusione, prosegue Àncora, «la sfida dei prossimi anni, con la diffusione delle tecnologie digitali e dell’innovazione tecnologica, sarà quella di conciliare il trasporto aereo con l’ambiente e le modalità attuali di trasporto urbano e rurale, garantendo adeguati livelli di protezione dei cittadini e allo stesso tempo facilitando l’introduzione di nuovi servizi a basso impatto ambientale e con tariffe sostenibili».
NOMINATI I 64 CONSIGLIERI DEL CNEL, ULTIMI DPR DI NOMINA IN GAZZETTA UFFICIALE – CIU-Unionquadri riconfermata.
Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i decreti del Presidente della Repubblica del 5 maggio, del 25 maggio e dell’8 settembre 2023 con la nomina di dieci esperti del CNEL, di sei componenti in qualità di rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e dei 48 rappresentanti delle categorie produttive. I decreti del 5 maggio e del 25 maggio 2023 completano la composizione del CNEL, la cui XI Consiliatura inizierà ufficialmente il 22 settembre 2023 con la cerimonia di insediamento, alla presenza del Presidente della Repubblica. Il CNEL sarà, dunque, composto da 64 consiglieri, nominati, su designazione delle organizzazioni di rappresentanza, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, per un quinquennio, i seguenti 64 consiglieri, suddivisi come di seguito.
Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:
· Tania Scacchetti (CGIL-SPI);
· Massimo Brancato (CGIL);
· Manola Cavallini (CGIL);
· Rossana Dettori (CGIL);
· Giovanni Di Cesare (CGIL);
· Fausto Durante (CGIL);
· Livia Ricciardi (CISL);
· Aldo Carera (CISL);
· Alessandro Geria (CISL);
· Gianluca Bianco (CISL);
· Claudio Risso (CISL);
· Paolo Pirani (UIL);
· Paolo Carcassi (UIL);
· Fiovo Bitti (UGL);
· Angelo Raffaele Margiotta (CONFSAL);
· Alfonso Luzzi (CONFSAL);
· Francesco Cavallaro (CISAL);
· Massimo Visconti (CONFINTESA);
· Paola Palmieri (USB);
· Stefano Biasioli (CONFEDIR);
· Francesco Riva (CIU);
· Guido Carella (CIDA)
Rappresentanti dei lavoratori autonomi:
· Tulio Marcelli (COLDIRETTI);
· Graziano Tilatti (CONFARTIGIANATO-CNA-CASARTIGIANI);
· Sergio Silvestrini (CONFARTIGIANATO-CNA-CASARTIGIANI);
· Cristiano Fini (CIA);
· Francesco Verrascina (COPAGRI);
· Simone Gamberini (LEGACOOP);
· Marco Menni (CONFCOOPERATIVE);
· Massimo Giuntoli (CONS. NAZ. ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI);
· Mario Braga (CONS. NAZ. PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI)
Rappresentanti delle imprese:
· Pierangelo Albini (CONFINDUSTRIA);
· Floriano Botta (CONFINDUSTRIA);
· Maria Carmela Colaiacovo (CONFINDUSTRIA);
· Aldo Ferrara (CONFINDUSTRIA);
· Alberto Marenghi (CONFINDUSTRIA);
· Vito D’Ingeo (CONFCOMMERCIO);
· Manfred Pinzger (CONFCOMMERCIO);
· Giuseppe Capanna (CONFESERCENTI);
· Gaetano Stella (CONFPROFESSIONI);
· Francesco Aceto (COLDIRETTI);
· Carlo De Ruvo (CONFETRA);
· Giuseppe Ghisolfi (ABI);
· Silvano Barbalace (CONFARTIGIANATO-CNA-CASARTIGIANI);
· Massimiliano Giansanti (CONFAGRICOLTURA);
· Domenico Mamone (UNSIC);
· Paolo Ugge’ (CONFTRASPORTO);
· Annalisa Guidotti (CONFAPI)
Componenti in qualità di rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato:
· Vincenzo Falabella (FISH);
· Emilio Minunzio (ASI);
· Bruno Molea (FICTUS);
· Domenico Pantaleo (AUSER);
· Marco Tamagnini (MODAVI);
· Rosario Maria Gianluca Valastro (CRI)
Esperti:
· Francesco Rotondi (ESPERTO PCM);
· Roberto Zazza (ESPERTO PCM);
· Carlo Altomonte (ESPERTO PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA);
· Marcella Mallen (ESPERTO PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA);
· Enrica Morlicchio (ESPERTO PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA);
· Luca Nogler (ESPERTO PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA);
· Ivana Pais (ESPERTO PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA);
· Alessandro Rosina (ESPERTO PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA)
· Valeria Termini (ESPERTO PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA);
· Michele Tiraboschi (ESPERTO PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA)
Consulta qui la Gazzetta Ufficiale con il DPR del 5 maggio 2023, il DPR del 25 maggio 2023, il secondo DPR del 25 maggio 2023 e il DPR dell’8 settembre 2023.
Il Personale quadro e le acquisizioni aziendali.
Le operazioni di cessione, trasferimento, fusione, di aziende o ramo di azienda, per quanto riguarda la posizione dei dipendenti trova il principale punto di riferimento nell’articolo 2112 del codice civile, in base al quale il dipendente transita mantenendo i diritti e le posizioni maturate presso il precedente datore di lavoro.
Qualcuno potrebbe dire che nulla cambia, ma non è proprio così.
Se retribuzione, prestazione e protezione sociale trovano una buona protezione, non dobbiamo dimenticare anche altri contenuti oggetto del rapporto di lavoro.
Ci si riferisce in primo luogo alla professionalità, alle aspettative di carriera ed al benessere lavorativo inteso in senso materiale e psicologico. Difficilmente la norma di legge può tutelare a fondo questi beni e queste aspettative.
Tanto più allorquando il rapporto di lavoro involge aspetti molto sofisticati come accade soprattutto per quadri e dirigenti.
Trattasi di categorie molto sensibili ai cambiamenti organizzativi.
Soprattutto per quanto riguarda le mansioni strategiche e le più importanti spesso la completa applicazione della normativa concernente la tutela delle mansioni e della professionalità non è adempiuta correttamente.
Mutano le strategie aziendali e spesso anche l’organizzazione e non sempre i nuovi ruoli possono coincidere con il contenuto professionale e contrattuale delle precedenti mansioni.
Spesso le procedure traslative delle aziende o dei loro rami produttivi avvengono in coincidenza di crisi aziendali o di grandi ristrutturazione nel cui ambito non è più possibile riproporre vecchi organigrammi e schemi organizzativi.
Si assiste così spesso alla dequalificazione ed all’obsolescenza anche di rilevanti professionalità specie nell’ambito dei quadri.
Spesso però le difficoltà superano questi aspetti tecnico giuridici e si riferiscono alle sensazioni con le quali è accolto il cambiamento.
A livello di organizzazione aziendale
A livello di mera gestione del personale si determinano vere e proprie fratture nella cultura aziendale.
La convergenza di risorse da parte delle due organizzazioni coinvolte, può creare confusione, e disorientamento nei dipendenti. Viene spesso a mancare un riferimento stabile contestualmente alla cultura precedente che regolava la vita lavorativa giornaliera.
Questi problemi sono spesso resi più acuti dalla mancata comprensione da parte dei quadri dei cambiamenti progettati.
Spesso la fusione acquista un forte impatto di natura psicologica sul personale soprattutto della società acquistata ed in ambito aziendale è acquisita una sensazione pari a quella del vincitore e del vinto.
I rimedi
E’ necessaria quindi soprattutto nei confronti dei quadri una attenta gestione del fattore umano per evitare il ricorrente fenomeno dell’alienazione del personale coinvolto.
Il Management va quindi portato a conoscere ed a capire per tempo le nuove strategie per evitare l’impatto psicologico della fusione.
Problemi concreti e cruciali si verificano con l’imposizione di un nuovo sistema informativo, oppure con la redazione di un nuovo organigramma.
Anche l’abbandono di vecchi progetti o l’introduzione di nuovi può creare frustrazione ed alienazione nel personale che seguiva i primi.
Si tratta quindi di fronteggiare queste situazioni con un grande processo di informazione ed impostando i cambiamenti in maniera graduale, favorendo periodi coesistenza di strutture interinali.
La transizione poi dovrebbe essere affidata a manager estremamente equilibrati e responsabili.
Sarebbe altresì auspicabile una mobilità tra diverse aziende del settore dei quadri che trovano difficoltà nella ricollocazione come pure la sottoposizione a periodi di formazione aziendale ed extra aziendale.
Fabio Petracci
Novità quadri dal Friuli Venezia Giulia.
E’ la volta dello Stabilimento Wartsila di Trieste già Grandi Motori Trieste
Professionalità del sito produttivo di Trieste, contro la chiusura dello stabilimento Wartsila di Bagnoli della Rosandra già Grandi Motori Trieste.
Alcuni appunti del signor Giorgio Jercog già tecnico dipendente della Motoristica Navale Triestina in merito alla chiusura dello stabilimento Wartsila di Trieste già Grandi Motori Trieste.
Egli manifesta in primo luogo la propria contrarietà a quello che in gergo viene denominato come “spezzatino” consistente nella definitiva spartizione e conseguente sparizione dell’azienda.
E’ invece auspicata l’acquisizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di tutto lo stabilimento Wartsila Italia. In tal modo, ritiene Jercog, potrebbero essere individuati gli acquirenti anche tra i concorrenti di Wartsila.
In tal senso sarebbe opportuno, e preliminare, rileva l’intervistato, procedere alla uscita dallo stabilimento di Trieste dell’azienda finlandese Wartsila, mantenendo intatte le linee e macchinari destinati alla produzione.
Preliminarmente, egli nota, sarebbe utile conoscere quanti siano in totale i dipendenti di Wartsila a Trieste e quanti siano gli esuberi della produzione tra operai e tecnici
Così da valutare la compatibilità del numero di dipendenti rimanenti a Trieste suddivisi tra amministrativi, servizi ( uff. acquisiti e personale )tecnologi : Impiegati e operai
Ma, rileva Jercog, andrebbe quanto prima chiarito se si vuole la continuità produttiva di motoristica diesel vedi l’esempio della VM di Cento Ferrara e l’Isotta Fraschini di Bari che si stanno focalizzando sulle produzioni di motori industriali, per l’agricoltura, per l’industria marina e gruppi elettrogeni sviluppando progettazione e industrializzazione di motori a gas ed idrogeno.
Si potrebbe così puntare, nota l’intervistato, a creare un polo del diesel Italiano.
Altrettanto utile, capire dopo la vendita dello stabilimento Gmt alla Wartsila e della licenza Sulzer ( poi finita recentemente in mano cinese) che fine abbiano fatto i marchi GMT ex Fiat e VM industriali prodotti nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra.
L’intervistato adduce ad esempio l’uscita dalla crisi di VM Motori Cento che ha attuato un’ampia riconversione per la produzione di motori Diesel con un acquistata autonomia nei confronti del Gruppo Stellantis, sviluppando nei prossimi anni cinque linee di produzione: motori industriali, motori per agricoltura, motori per industria marina, ricambi per automotive diesel, reparto test su emissioni e progettazione e industrializzazione di motori a idrogeno, con uno sguardo anche sul settore marino.
Rallenta l’inflazione negli Stati Uniti. Sono tutte buone notizie?
Siamo dunque ben lontani dal 9.1% dello scorso giugno, che ha rappresentato il picco più alto dal 1981. Un segno evidente che la politica monetaria restrittiva della Federal Reserve sta funzionando. È altresì indubbio che il Chairman della Fed, Jerome Powell, abbia tenuto fede alle sue parole. A giugno scorso la Fed varò un piano di rialzo dei tassi d’interesse che è proseguito, con ben 10 rialzi consecutivi, e che, a suo dire, sarebbe continuato fin tanto che l’inflazione non si fosse stabilizzata. C’è dunque da chiedersi se questo momento sia arrivato. Ci credono poco gli economisti e analisti americani convinti che, nonostante l’inflazione sia molto rallentata, essa sia ancora troppo alta rispetto al target della Fed del 2%. Per tale motivo scommettono in un prossimo rialzo, dello 0.25%, già al prossimo meeting che si terrà la settimana prossima. Ciò porterebbe il tasso d’interesse al 5.25%-5.50%. Tra le poche voci contrarie, certamente la più ragguardevole, è quella dell’economista Christopher Pissarides, premio Nobel per l’economia del 2010. Egli, in una recente intervista al canale economico CNBC, ha dichiarato che non vede le ragioni di un ulteriore rialzo dei tassi stante “il tasso d’inflazione in diminuzione e il mercato del lavoro meno contratto”. Ritiene, semmai, che in questo momento l’unica cosa da fare sia mantenere la calma e avere pazienza per vedere, a pieno, gli effetti dell’inflazione sull’economia a stelle e strisce. Pissarides ha inoltre affermato che la strada per l’Europa invece, stante il diverso tasse d’inflazione, sia ancora in salita.
Chi certamente ha capitalizzato la notizia è il presidente Biden, le cui prospettive di rielezione dipendono dall’andamento dell’economia americana e che, da Vilnius, dove si svolgeva il vertice Nato, si è immediatamente preso i meriti della riduzione dell’inflazione dichiarando: “Good jobs and lower costs: That’s Bidenomics in action”, ossia “aumento dell’occupazione e costi inferiori: questo è la Bidenomics in azione”. Una rivincita per il presidente democratico che nell’ultimo anno è stato costantemente sotto attacco dei repubblicani, secondo cui la responsabilità di un’inflazione così alta abbia come unico responsabile l’inquilino della Casa Bianca e la sua politica green.
Sebbene siano indubitabili i progressi ottenuti dalla politica monetaria restrittiva adottata dalla Fed, un dato desta qualche preoccupazione, ovvero il prezzo del carrello della spesa in continua crescita. Un’analisi del dipartimento di statistica del ministero del lavoro ha evidenziato, infatti, come il prezzo dei generi alimentati è aumentato del 5,8% rispetto ad un anno fa. Nello specifico ciò ha determinato un rincaro sia dei pasti da asporto (8%) che dei ristoranti (7,7%). Il costante aumento dei beni di prima necessità ha determinato un aumento dell’insicurezza alimentare (food insecurity) che, a giugno, ha toccato il 17%, il picco più elevato da marzo 2022.
Numerosi sono i fattori che concorrono all’aumento dei prezzi dei generi alimentari. Dall’inflazione, la cui frenata può dare un respiro alle famiglie americane, al costo del lavoro, alla catena di approvvigionamento e, infine, alla guerra in Ucraina. La recente notizia del mancato rinnovo degli accordi sul grano da parte della Russia potrebbe vanificare, in parte, sebbene sia troppo presto per valutarlo, i progressi ottenuti da un allentamento della pressione inflazionistica ed innescare una pericolosa contrazione della domanda.
Francesco Rizzo Marullo.
Divieto di controllo a distanza – Dati Biometrici – Tutela della privacy sul posto di lavoro.
Nel caso di specie è sanzionata un’azienda che ha installato un sistema di allarme attivabile sulla base delle impronte digitali che rendeva così operativo un impianto di videosorveglianza ed un applicativo per la geolocalizzazione dei lavoratori.
In pratica, il Garante ha ritenuto come il provvedimento aziendale non appariva conforme alla normativa in materia vigente, riferendosi al Regolamento UE 679/2016 che consente il trattamento dei dati biometrici , intesi quali dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici, solo in caso di necessità per assolvere agli obblighi che incombono sul titolare del trattamento o dell’interessato in materia di lavoro nel limite di quanto consentito dai contratti collettivi o dalle norme di legge.
Nel caso di specie, il Garante accertava come non risultassero questi requisiti.
Rilevava inoltre il garante come anche il Regolamento della Privacy all’articolo 5 poneva dei limiti a tali trattamenti che devono essere ispirati a principi di liceità, correttezza, limitazione delle finalità, minimizzazione, integrità e riservatezza.
Notava inoltre il garante come la Società, violando gli articoli 5 e 13 del Regolamento, avesse omesso di fornire adeguata informativa
Era inoltre accertato come la società utilizzasse apposita applicazione sui telefoni mobili assegnati ai lavoratori per tracciarne mediante GPS la posizione.
L’illiceità dei controlli era dichiarata anche sulla base dell’articolo 4 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) che consente il trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro solo se finalizzati per le finalità di gestione del lavoro stesso.
Per quanto riguarda l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, la norma al comma 1 prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Inoltre, la norma medesima prevede che in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. In tal senso, la normativa di cui all’articolo 4 della legge 300/70 è stata modificata dal DLGS 14/09/2015, n. 151.
Una recente innovazione comporta che le cautele appena accennate non trovano applicazione riguardo agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ed agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Due recenti decisioni della Suprema Corte, le nn. 25731 e 25732 del 2021, sono intervenute a chiarire alcuni aspetti controversi della normativa in materia di controlli a distanza all’esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151/2015 all’art. 4 Stat. lav. In particolare, chiamata a pronunciarsi sulla “sopravvivenza” dei c.d. controlli difensivi, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, e preso atto delle diverse conclusioni in proposito ravvisabili in dottrina e giurisprudenza, la Corte di cassazione introduce la distinzione fra controlli difensivi “in senso stretto” e “in senso lato”: i primi sono quelli ai quali il datore di lavoro dà corso “in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito” e hanno ad oggetto dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto, i secondi sono invece quelli posti in essere genericamente sull’attività del lavoratore, a prescindere dal fondato sospetto che egli abbia commesso un illecito. Mentre i primi, secondo la soluzione adottata dalla Suprema Corte, continuano ad essere estranei al “perimetro” di applicazione dell’art. 4 Stat. lav. e sono quindi legittimi anche in assenza delle condizioni ivi disciplinate, i secondi sono legittimi solo nei limiti e con il rispetto di tali condizioni. (Il lavoro nella giurisprudenza, n. 4, 1 aprile 2022, p. 365 Commento alla normativa di Luigi Andrea Cosattini, Avvocato in Bologna).
Fabio Petracci
Nuovo Codice degli Appalti – Contrattazione Collettiva applicabile.
Le associazioni sindacali dotate di rappresentatività
Il precedente codice degli appalti, DLGS 50/2016 all’articolo (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), stabilisce al comma 4 dopo aver indicato i principi generali per l’affidamento degli appalti, come al personale impiegato nei lavori (servizi e forniture)) oggetto di appalti pubblici e concessioni debba essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Il Nuovo Codice degli Appalti in vigore dal 1 luglio 2023, DLGS 36/2023 all’articolo 11, in maniera maggiormente estesa e dettagliata stabilisce che
- al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
- Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
- Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
- Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110.
- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
Come dato a vedere, la nuova normativa pur stabilendo il medesimo obbligo, stabilisce a completamento una serie di oneri e di adempimenti per gli adempimenti della procedura.
In tal modo il contratto collettivo applicato deve essere indicato nei bandi e negli inviti delle stazioni appaltanti individuato nel contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
La dichiarazione di voler partecipare alla gara d’appalto deve inoltre contenere l’indicazione del contratto collettivo applicato.
La nuova normativa nel tentativo di non contraddire il principio di libertà sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione, consente agli operatori economici di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, a patto che quest’ultimo garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
Sul punto sarebbe interessante approfondire nella concreta applicazione della normativa cosa si intende per il requisito della medesima tutela.
Sicuramente dovranno intendersi i minimi retributivi che però non esauriscono il concetto di tutela.
In punto retribuzione, va ricordato come già il DL 7.12.1989 n.389 stabilisca l’ammontare della retribuzione imponibile ai fini dell’accreditamento della contribuzione.
L’articolo 1 del menzionato DL stabilisce come la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non possa essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto.
Il concetto di maggiore rappresentatività (vedasi Ordine dei Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Napoli XVIII Master in Diritto Del Lavoro, Dal Diritto Pandemico a quello della Ripartenza. Il PNRR. Le Proposte dei Consulenti del Lavoro, mercoledì 3 novembre 2021 WEBINAR – La maggiore rappresentatività comparata: L’incompiuta la distinzione tra sindacato maggiormente rappresentativo e comparativamente – Avvocato Raffaele Riccardi).
Sul punto, in merito alla differenziazione tra sindacato maggiormente rappresentativo e comparativamente più rappresentativo, il primo criterio fa riferimento ad un sindacato che possa in termini assoluti considerarsi maggiormente rappresentativo a seguito di una verifica in termini assoluti e di fatto, il secondo invece accenna ad una selezione ed a una comparazione tra i sindacati.
Il concetto di maggiore rappresentatività espresso dall’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori ha subito importanti evoluzioni.
Con il referendum del 1995 l’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori perdeva il riferimento generale alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Restava esclusivamente il riferimento a tutte le confederazioni che, seppure non affiliate alle predette confederazioni, fossero firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva.
Il predetto referendum del 1995 abrogava inoltre in tale riferimento anche le parole “nazionali o provinciali”: In tal modo, anche la sottoscrizione di un contratto aziendale era idoneo a conferire la rappresentatività al sindacato.
Quindi, la Corte Costituzionale con la sentenza 231/2013, dichiarava l’illegittimità sindacale della residua parte dell’articolo 19 della legge 300/70 nella parte in cui non prevedeva che la rappresentatività spettasse pure alle organizzazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, avessero comunque partecipato alla negoziazione degli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda, pur non avendoli poi sottoscritti.
Il DM 15 luglio 2014 n.14280 ter in tema di composizione della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ha individuato sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali i criteri per la valutazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali, nei seguenti termini:
- Consistenza numerica degli associati;
- Ampiezza e diffusione sul territorio nazionale;
- Partecipazione alla formazione ed alla stipulazione del contratto collettivo di lavoro;
- Intervento dell’organizzazione nelle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive.
Mediante l’introduzione del codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL a ciascun CCNL depositato possono essere dedotti i dati concernenti la diffusione dell’organizzazione sindacale nel territorio ed il numero e la tipologia dei contratti sottoscritti.
Fabio Petracci
Presente a Fiuggi anche la Confederazione sindacale CIU Unionquadri.
Presente a Fiuggi anche la Confederazione sindacale CIU Unionquadri, organizzazione che tutela i quadri nel settore privato e pubblico, oltre ai ricercatori e ai professionisti dipendenti, attiva anche presso il CNEL e il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE). Gabriella Àncora, Presidente nazionale di CIU-Unionquadri, ha ringraziato il Sottosegretario Durigon per l’attenzione costante verso il mondo dell’associazionismo sindacale. Inoltre, ha annunciato che il Consiglio dei ministri ha recentemente adottato il decreto di nomina dei 48 rappresentanti delle categorie produttive nel CNEL per il prossimo quinquennio, tra cui appunto CIU-Unionquadri.
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