Ministero del Lavoro – Commento interpello n. 5 del 24 ottobre 2024 – Designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nei luoghi di lavoro

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 5/2024, si esprime su due chiarimenti richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con riferimento alle singole articolazioni territoriali e sulla necessaria appartenenza dello stesso alle RSU.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è quella figura – eletta o designata – all’interno di un’azienda o unità produttiva per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Compito principale dell’RLS è quello di vigilare e collaborare per garantire un ambiente di lavoro sicuro, segnalando situazioni di rischio e promuovendo la prevenzione degli infortuni.

Richiamando il quadro normativo attualmente vigente il Ministero del Lavoro nell’interpello in commento ha chiarito che il numero minimo di RLS da eleggere o designare deve essere applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni effettive della forza lavoro presente.

Nel caso specifico, se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione.

Per “unità produttiva” ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 si intende “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

Riguardo alla necessaria appartenenza alla RSU, l’interpello precisa che l’RLS non è obbligato ad appartenere alla RSU.

È infatti sufficiente che l’RLS sia designato dalla RSU o quanto meno rappresenti compiutamente gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza.

avv. Alberto Tarlao – Commissario Regionale CIU Unionquadri – Friuli Venezia Giulia