Prime applicazioni delle disposizioni del Regolamento Europeo in materia di Intelligenza Artificiale (AI Act)

Dalla data del 2 febbraio 2025, in forza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2024/1689 del 13 giugno 2024 (Artificial Intelligence Act), sono vietati i sistemi di intelligenza artificiale che comportano un rischio “inaccettabile”.

Elemento centrale del Regolamento sull’Intelligenza Artificiale è infatti il sistema di classificazione del rischio che mira a creare un ambiente in cui l’innovazione nell’intelligenza garantisca comunque che i rischi siano adeguatamente gestiti.

L’AI Act è entrato in vigore il 2 agosto 2024 ma prevede un’applicazione progressiva con diverse tempistiche: a far data dal 2 febbraio, trovano per il momento applicazione i capi I e II del Regolamento, rispettivamente dedicati alle disposizioni di carattere generale e alle pratiche vietate.

Nella sua regolamentazione sui sistemi di intelligenza artificiale, l’AI Act impone il divieto di alcune tecnologie che potrebbero compromettere i diritti fondamentali, la sicurezza delle persone e la protezione della riservatezza e dei dati personali. 

Tra i sistemi di intelligenza artificiale vietati rientrano:

  • Tecniche manipolative e sfruttamento delle vulnerabilità – Sono vietati i sistemi che utilizzano tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli per influenzare il comportamento umano, compromettendo il processo decisionale consapevole. È inoltre proibito lo sfruttamento delle minacce legate a età, disabilità o condizioni socio-economiche per manipolare le persone, causando danni significativi.
  • Sistemi di categorizzazione biometrica e punteggio sociale (c.d. social scoring) – L’uso dell’IA per dedurre attributi quali razza, orientamento politico, appartenenza sindacale, religione o vita sessuale è vietato, salvo specifiche eccezioni per le forze dell’ordine. Inoltre, è proibita qualsiasi forma di punteggio sociale, ovvero la classificazione degli individui basata su comportamenti o caratteristiche personali che possano determinare trattamenti diversificati o discriminatori.
  • Profilazione criminale e riconoscimento facciale – È vietato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per valutare il rischio di reati basandosi esclusivamente su profilazioni o tratti della personalità, a meno che non venga integrato con una valutazione umana basata su dati oggettivi. Non è poi consentita la creazione di database di riconoscimento facciale tramite raccolta indiscriminata di immagini da Internet o da sistemi di sorveglianza.
  • Identificazione biometrica remota e analisi delle emozioni – È proibito l’utilizzo dell’intelligenza artificiale al fine di rilevare emozioni nei luoghi di lavoro o nelle scuole. L’identificazione biometrica remota in tempo reale è vietata nei luoghi pubblici, salvo casi specifici per le forze dell’ordine, come la ricerca di persone scomparse, la prevenzione di attacchi terroristici o l’identificazione di sospetti per reati gravi.

Il 4 febbraio 2025 la Commissione europea ha pubblicato un primo set di linee guida volte a meglio chiarire alcune disposizioni dell’AI Act e, in particolare, le pratiche di intelligenza artificiale proibite.

avv. Alberto Tarlao

CIU Unionquadri